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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8298/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GUP di Bologna che, su richiesta e con il consenso del PM, applicò la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento): 7 giorni di arresto e 900 euro di ammenda per la contravvenzione prevista dall'art.186 comma 2 lett. b) C.d.S. Il ricorrente sostiene di essere stato rimesso in termini per proporre impugnazione e che, nel frattempo, è intervenuta la prescrizione del reato, chiedendo che la Cassazione accerti l'estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448 comma II-bis c.p.p. (novella Orlando), il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per questioni relative alla qualificazione giuridica del reato, all'illegalità della pena e ai vizi del consenso, escludendo così la possibilità di impugnare per vizio di estinzione sopravvenuta (prescrizione) maturata dopo la pronuncia. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'ammissibilità del ricorso in Cassazione finalizzato solo all'accertamento di una causa estintiva intervenuta successivamente alla sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 444 e ss.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza di applicazione della pena ratifica l'accordo tra parti e limita il sindacato in Cassazione

  • Codice della Strada, art. 186 comma 2 lett. b)

    Norma sostanziale relativa alla fattispecie contestata (guida in stato di ebbrezza o simile), cioè la contravvenzione per la quale fu concordata la pena

  • Codice di procedura penale, art. 448 comma II-bis

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli profili di qualificazione giuridica, illegalità della pena e vizi del consenso, escludendo ricorsi basati su sopravvenuta prescrizione

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Dispone l'obbligo per il giudice di rilevare la causa di non punibilità; la Corte sottolinea tuttavia che tale potere non è esercitabile in sede di Cassazione quando il ricorso è inammissibile

  • Codice di procedura penale, art. 609 comma 2

    Richiamato in relazione ai poteri di controllo della Corte, ma la Corte indica che l'inammissibilità del ricorso limita l'esercizio di tali poteri

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in ordine alle spese e alle sanzioni pecuniarie; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata sulla valutazione di 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità e sulle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) limita fortemente le possibilità di impugnazione in Cassazione: è ammissibile solo per questioni di qualificazione giuridica del reato, illegalità della pena e vizi del consenso.
  • La prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata non costituisce, di per sé, motivo ammissibile per un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, se il ricorso è altrimenti inammissibile per le ragioni sopra richiamate.
  • Anche se il giudice di legittimità è teoricamente tenuto a rilevare cause di non punibilità (art.129 c.p.p.), tale potere non è esercitabile quando il ricorso è dichiarato inammissibile: l'inammissibilità preclude l'accertamento d'ufficio dell'estinzione sopravvenuta del reato in Cassazione.
  • Per chi intende contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta è fondamentale impugnare nei termini e sulle basi ammissibili previste dalla legge (qualificazione giuridica, illegalità della pena, vizi del consenso); se si ritiene che la prescrizione sia intervenuta, occorre valutare rimedi processuali alternativi e tempestivi, poiché la Cassazione non ammetterà un ricorso volto solo ad accertare una estinzione sopravvenuta.

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