Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02589/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo del 22/07/2024, lamentando l'erroneità del diniego del riconoscimento della continuazione tra una serie di reati commessi in epoche diverse. Dal testo emerge che il motivo era unico e tendeva a sostenere l'esistenza di una volizione unitaria tra il primo reato, commesso nel 1994, e i successivi reati del 2012, 2015 e 2018. La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato perché fondato su una lettura incompatibile con la giurisprudenza consolidata sui criteri di accertamento della continuazione: in particolare, la distanza temporale di circa quindici anni tra i fatti è valorizzata come indice idoneo a escludere che i reati successivi fossero stati programmati fin dall'inizio almeno nelle loro linee essenziali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente in tema di continuazione: il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di una volizione unitaria e della preventiva programmazione dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica concreta e approfondita di indici sintomatici della volizione unitaria, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità del comportamento.
  • Non è sufficiente la mera presenza di alcuni indici della continuazione se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee e non di un programma criminoso originario.
  • Una rilevante distanza temporale tra i reati è elemento idoneo a escludere, in modo non illogico, la preordinazione dei fatti successivi fin dal momento del primo reato.
  • In sede di legittimità, la censura che si limiti a contestare in modo apodittico la valutazione degli indici della continuazione è manifestamente infondata se la decisione impugnata è coerente con i criteri giurisprudenziali consolidati.

Come è indicizzato

MaterieContinuazione
RamiEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.