Cassazione Penale, Ordinanza n. 02589/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo del 22/07/2024, lamentando l'erroneità del diniego del riconoscimento della continuazione tra una serie di reati commessi in epoche diverse. Dal testo emerge che il motivo era unico e tendeva a sostenere l'esistenza di una volizione unitaria tra il primo reato, commesso nel 1994, e i successivi reati del 2012, 2015 e 2018. La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato perché fondato su una lettura incompatibile con la giurisprudenza consolidata sui criteri di accertamento della continuazione: in particolare, la distanza temporale di circa quindici anni tra i fatti è valorizzata come indice idoneo a escludere che i reati successivi fossero stati programmati fin dall'inizio almeno nelle loro linee essenziali.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente in tema di continuazione: il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di una volizione unitaria e della preventiva programmazione dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica concreta e approfondita di indici sintomatici della volizione unitaria, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità del comportamento.
- Non è sufficiente la mera presenza di alcuni indici della continuazione se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee e non di un programma criminoso originario.
- Una rilevante distanza temporale tra i reati è elemento idoneo a escludere, in modo non illogico, la preordinazione dei fatti successivi fin dal momento del primo reato.
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a contestare in modo apodittico la valutazione degli indici della continuazione è manifestamente infondata se la decisione impugnata è coerente con i criteri giurisprudenziali consolidati.
Come è indicizzato
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