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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1298 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Roma Capitale ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello della società e annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1999-2003. Il Comune sosteneva principalmente che le rendite catastali rettificate dall'Agenzia del territorio a seguito della procedura DOCFA avessero efficacia retroattiva dalla data di presentazione della dichiarazione e potessero quindi essere utilizzate per determinare la maggiore ICI. Contestava inoltre l'annullamento integrale degli avvisi, ritenendo che, al massimo, essi avrebbero dovuto essere annullati parzialmente e limitatamente alle particelle effettivamente contestate. Deduceva violazione di legge, vizi di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roma Capitale per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il Comune non aveva indicato in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali fondava le proprie censure, né ne aveva riprodotto o localizzato adeguatamente il contenuto e la collocazione nei precedenti gradi di giudizio. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la questione sull'efficacia temporale della rendita catastale rettificata né quella sull'annullamento totale o parziale degli avvisi. Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della base imponibile ICI mediante i valori catastali. La Corte non ne ha esaminato l'applicazione concreta perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1

    Richiamata dal Comune in relazione all'attività di accertamento e liquidazione dell'ICI. La questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3

    Disciplina la procedura DOCFA e l'attribuzione o rettifica della rendita catastale. Il Comune sosteneva che la rendita rettificata potesse produrre effetti retroattivi dalla presentazione della proposta, ma la Cassazione non ha deciso il merito.

  • L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33

    La società aveva prospettato una questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.; dal testo riportato non risulta una decisione nel merito su tale questione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, precisandone il contenuto rilevante e la collocazione nei precedenti gradi di giudizio. La violazione di tale requisito comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 369, comma 3, c.p.c.

    Consente di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio del processo di merito, ma tale richiesta non sostituisce l'onere di autosufficienza previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.

  • Art. 112 c.p.c.

    Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Roma Capitale lo aveva invocato sostenendo che la CTR avesse annullato integralmente gli avvisi oltre i limiti delle contestazioni della società; la Cassazione non ha esaminato la censura nel merito.

  • L. n. 241 del 1990, art. 21-octies

    Richiamato dal Comune in relazione al principio di conservazione degli atti amministrativi vincolati. Anche tale questione non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente richiamare genericamente atti, documenti o precedenti difese: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto rilevante, la sede processuale in cui l'atto è stato prodotto e il punto del fascicolo in cui è reperibile.
  • La semplice richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non sana la carenza di autosufficienza del ricorso. La Corte deve poter comprendere e valutare le censure sulla base del ricorso stesso, senza dover ricostruire autonomamente il processo di merito.
  • L'inammissibilità per un vizio processuale impedisce alla Cassazione di decidere le questioni sostanziali, anche quando riguardano temi rilevanti come l'efficacia temporale di una rendita catastale rettificata tramite DOCFA.
  • Quando si sostiene che un atto impositivo avrebbe dovuto essere annullato solo parzialmente, occorre indicare con precisione quali parti dell'atto erano contestate, quali domande erano state formulate e dove tali elementi risultavano dagli atti di merito.
  • In casi analoghi, un ricorso per cassazione deve distinguere chiaramente tra errori di diritto, vizi motivazionali e violazioni processuali, collegando ogni censura a specifici passaggi della sentenza impugnata e agli atti che ne dimostrano il fondamento.

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