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Sentenza

Sentenza n. 872/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle GPS per la classe di concorso ADSS, revoca della nomina per l'incarico di docenza e risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già inserito con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Barletta-Andria-Trani, classe di concorso ADSS - I Fascia, in ragione del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e in attesa del relativo riconoscimento, ha impugnato il decreto di esclusione dalle GPS fondato sulla asserita mancanza del titolo di accesso, nonché i conseguenti provvedimenti di revoca della nomina e di risoluzione anticipata del contratto di lavoro, originariamente previsto sino al 30 giugno 2026. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 10, 7, comma 8, e 8, comma 5, dell'O.M. n. 88/2024 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e ingiustizia grave; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per carenza o insufficienza della motivazione; ulteriore difetto di istruttoria, mancata valutazione della posizione di aspirante inserito con riserva e sproporzione della misura espulsiva. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che non risultava adottato alcun provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo estero e che il decreto di esclusione si limitava a richiamare la mancanza del titolo, senza rendere conoscibili le ragioni concrete della decisione né allegare la proposta di esclusione posta a base del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e), ultimo periodo, dell'O.M. n. 88/2024, l'inserimento con riserva consenta la stipula di un contratto a tempo determinato, cui deve essere apposta una clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo. Nel caso concreto non risultava adottato alcun provvedimento di mancato riconoscimento del titolo estero. Il decreto di esclusione era inoltre fondato esclusivamente sulla generica indicazione della mancanza del titolo e su una proposta di esclusione non allegata, non comunicata all'interessato e non depositata in giudizio. Il giudice ha ravvisato un deficit istruttorio e motivazionale, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare e indicare specificamente l'esistenza del riconoscimento o le ragioni del suo mancato riconoscimento. La relazione dell'Amministrazione depositata in giudizio ha fornito soltanto tardivamente e comunque non esaustivamente gli elementi motivazionali mancanti, senza poter integrare validamente la motivazione dell'atto. È stato fatto salvo l'eventuale riesercizio del potere, purché nel rispetto dell'obbligo di motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 88/2024

    [l]inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo

    L'inserimento con riserva del candidato che attende il riconoscimento di un titolo estero consente la stipula del contratto a tempo determinato; la cessazione del rapporto è collegata al diniego del riconoscimento del titolo, non alla mera affermazione generica della sua mancanza.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Anche la motivazione per relationem deve consentire al destinatario di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione. Gli elementi motivazionali non possono essere integrati tardivamente mediante una relazione depositata in giudizio.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono stati invocati a tutela dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nell'ambito delle censure rivolte all'esclusione dalle graduatorie.

Massime di principio

  • Quando un aspirante è inserito con riserva in una graduatoria in attesa del riconoscimento di un titolo conseguito all'estero, l'Amministrazione non può disporne l'esclusione sulla base della sola generica indicazione della mancanza del titolo, se non risulta previamente adottato uno specifico provvedimento di diniego del riconoscimento o comunque un'adeguata verifica della relativa posizione.
  • L'inserimento con riserva che consente la stipula di un contratto a tempo determinato comporta che l'eventuale cessazione del rapporto debba essere collegata, secondo la disciplina applicabile, all'accertato diniego del riconoscimento del titolo e non a una motivazione apodittica o non istruita.
  • Il provvedimento amministrativo di esclusione da una graduatoria deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; la motivazione per relationem è legittima solo se l'atto richiamato è conoscibile e consente al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico e istruttorio.
  • La motivazione carente dell'atto amministrativo non può essere validamente integrata, nel corso del giudizio, mediante una relazione dell'Amministrazione depositata successivamente, quando tale relazione introduce per la prima volta le ragioni sostanziali della decisione.
  • L'annullamento di un provvedimento di esclusione per deficit istruttorio e motivazionale non impedisce all'Amministrazione di riesercitare il potere, purché proceda a una nuova valutazione effettiva della posizione e adotti un provvedimento adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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