Sentenza n. 1080/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del 30.7.2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione - Prefettura di Taranto ha comunicato a -OMISSIS-, quale datore di lavoro, e a -OMISSIS-, quale lavoratrice dipendente, la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria rilasciato il 5.2.2024 ai sensi del decreto legge n.73 del 21/6/2022, convertito dalla legge n.122 del 4.8.2022, a seguito di istanza presentata il 4.12.2023 - codice pratica -OMISSIS-; e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 30 luglio 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Taranto aveva revocato il nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato il 5 febbraio 2024. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione. In particolare, hanno sostenuto di avere trasmesso, tramite PEC il 17 luglio 2025, l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998, mentre la revoca era stata motivata dall'assenza di documenti o controdeduzioni nel termine assegnato. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che l'Amministrazione avrebbe potuto verificare il contenuto dell'asseverazione prodotta e che non poteva integrare postumamente la motivazione del provvedimento mediante una relazione depositata in giudizio, nella quale erano state prospettate ulteriori ragioni di invalidità dell'asseverazione.
La decisione
Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, con ordine all'Amministrazione di riesaminare la posizione dei ricorrenti, questi hanno riferito che la Prefettura aveva provveduto al rilascio del nulla-osta. Il TAR ha ritenuto che il soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in giudizio determinasse la cessazione della materia del contendere, senza quindi pronunciarsi definitivamente sui motivi di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e della complessità delle implicazioni istruttorie.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
asseverazione prescritta dal comma 2 dell’art. 22 del decreto legislativo n. 286 del 25/7/1998
La disposizione è richiamata con riferimento all'obbligo di asseverazione nell'ambito della procedura per il rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato; il TAR aveva ritenuto rilevante la trasmissione dell'asseverazione e la necessità di verificarne il contenuto prima di procedere alla revoca.
d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Indicato quale base normativa del nulla-osta al lavoro subordinato oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'Amministrazione adotta un atto o svolge un'attività che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante argomentazioni contenute in una relazione depositata nel giudizio, ove tali ragioni non risultino dal provvedimento impugnato.
- In presenza di un'asseverazione prodotta dall'interessato nella procedura di rilascio o mantenimento del nulla-osta al lavoro subordinato, l'Amministrazione deve verificarne il contenuto e la regolarità prima di adottare un provvedimento di revoca fondato sulla sua asserita mancanza.
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