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Sentenza

Sentenza del 02/07/2015 n. 2950 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ricorso - Termine per la costituzione in giudizio - Data di spedizione - Rilevante - Data del ricevimento - Irrilevante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione stabilisce che, per calcolare il termine di costituzione in giudizio del ricorrente, il dies a quo decorre dalla data di spedizione del ricorso. La data di ricevimento è invece irrilevante ai fini del computo del termine. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo, né specifica espressamente le spese o l’eventuale inammissibilità del ricorso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del dies a quo per il termine entro cui il ricorrente deve costituirsi in giudizio. In particolare, si doveva stabilire se rilevasse la data di spedizione del ricorso oppure quella della sua ricezione da parte del destinatario. È stata ritenuta determinante la data di spedizione, poiché l’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina modalità di deposito che presuppongono l’avvenuta spedizione del ricorso, senza richiedere che esso sia già stato ricevuto.

Norme richiamate

  • Art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992

    prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione

    Ai fini della costituzione in giudizio nel processo tributario, il termine decorre dalla spedizione del ricorso; non è necessario attendere né considerare la data in cui il ricorso viene ricevuto.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale collega il deposito o la costituzione alla spedizione dell’atto, il termine deve essere calcolato dalla data di invio e non da quella di ricezione.
  • La data di spedizione deve essere documentata con una prova idonea, come ricevuta postale, ricevuta PEC o altra attestazione equivalente.
  • La data di ricevimento può essere irrilevante per il termine di costituzione, pur potendo assumere rilievo per altri termini processuali o per la verifica della tempestività della notifica.
  • Per evitare decadenze, è opportuno calcolare il termine sulla base della data di spedizione e non attendere la conferma della ricezione da parte del destinatario.

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