Sentenza del 02/07/2015 n. 2950 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ricorso - Termine per la costituzione in giudizio - Data di spedizione - Rilevante - Data del ricevimento - Irrilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione stabilisce che, per calcolare il termine di costituzione in giudizio del ricorrente, il dies a quo decorre dalla data di spedizione del ricorso. La data di ricevimento è invece irrilevante ai fini del computo del termine. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo, né specifica espressamente le spese o l’eventuale inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del dies a quo per il termine entro cui il ricorrente deve costituirsi in giudizio. In particolare, si doveva stabilire se rilevasse la data di spedizione del ricorso oppure quella della sua ricezione da parte del destinatario. È stata ritenuta determinante la data di spedizione, poiché l’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina modalità di deposito che presuppongono l’avvenuta spedizione del ricorso, senza richiedere che esso sia già stato ricevuto.
Norme richiamate
Art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992
prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione
Ai fini della costituzione in giudizio nel processo tributario, il termine decorre dalla spedizione del ricorso; non è necessario attendere né considerare la data in cui il ricorso viene ricevuto.
Massime di principio
- Quando una norma processuale collega il deposito o la costituzione alla spedizione dell’atto, il termine deve essere calcolato dalla data di invio e non da quella di ricezione.
- La data di spedizione deve essere documentata con una prova idonea, come ricevuta postale, ricevuta PEC o altra attestazione equivalente.
- La data di ricevimento può essere irrilevante per il termine di costituzione, pur potendo assumere rilievo per altri termini processuali o per la verifica della tempestività della notifica.
- Per evitare decadenze, è opportuno calcolare il termine sulla base della data di spedizione e non attendere la conferma della ricezione da parte del destinatario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 224 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 437 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 2 lug 2015Sentenza del 02/07/2015 n. 520 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →