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Sentenza

Sentenza n. 290/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'accertamento della illegittimità del silenzio opposto dall’Amministrazione resistente all’istanza inoltrata al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO con domanda N. 34738 del 18/1/2024, acquisita al protocollo n. 3576, con cui la ricorrente ha richiesto il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero (Romania), in data 10/03/2023, di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A018; PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DELL’OBBLIGO del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sulla predetta istanza; PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente oltre il termine assegnato da Codesto Ecc.mo Tar, provvederà all’adozione dei provvedimenti richiesti;

Giustizia amministrativa202505866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (abilitata all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 18 gennaio 2024 per il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania il 10 marzo 2023, relativo alla classe di concorso A018. Ha domandato inoltre l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso si fonda sulla sussistenza dell'obbligo di provvedere e sulla scadenza dei termini applicabili, sia del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e comunicarla all'interessata, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando l'illegittimità dell'inerzia ministeriale e l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento. Il Ministero deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza, verificare la completezza della documentazione e comunicarla all'interessata oppure richiedere le integrazioni necessarie. Deve poi pronunciarsi definitivamente sull'istanza entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato fin d'ora commissario ad acta il dirigente generale del Ministero preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con obbligo di provvedere negli stessi termini. L'amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese di lite sono state compensate per l'oscillazione della giurisprudenza d'appello sui presupposti e sul procedimento di riconoscimento dei titoli esteri.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il termine generale previsto dalla legge per la conclusione del procedimento è decorso senza che l'amministrazione abbia provveduto, contribuendo a integrare il silenzio-inadempimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Una volta completata la documentazione, l'autorità deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi.

  • art. 31 c.p.a.

    Il giudizio sul silenzio consente di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Il silenzio dell'amministrazione è illegittimo quando, a fronte di un'istanza di un privato che attivi un procedimento obbligatorio, sia scaduto il termine per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicarne l'esito all'interessato, richiedendo nello stesso termine le eventuali integrazioni necessarie.
  • Nel medesimo procedimento, il provvedimento definitivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro termini distinti per la verifica della completezza documentale e per la decisione finale, nominando fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • L'istruttoria e la decisione sul riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi elaborati dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria in materia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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