Ordinanza n. 292/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio indisponibile di opere abusive e relativa area, con intimazione del pagamento di una sanzione amministrativa di 20.000 euro e avvio delle operazioni tecniche di frazionamento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari eredi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che intimava il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e comunicava l’avvio delle operazioni propedeutiche al frazionamento della particella già acquisita al patrimonio comunale. La vicenda acquisitiva derivava da una precedente ordinanza di acquisizione, già impugnata dal dante causa dei ricorrenti e poi confermata dalla sentenza del TAR n. 732/2025. Il Collegio ha rilevato che l’acquisizione gratuita, perfezionatasi per l’inutile decorso del termine assegnato e consolidatasi con la reiezione del precedente ricorso, era intervenuta prima della morte del dante causa; pertanto, essa era estranea alla sfera giuridica degli eredi. Eventuali contestazioni degli odierni ricorrenti potevano riguardare soltanto, in sede esecutiva, la materiale e corretta delimitazione dell’area acquisita rispetto al più ampio appezzamento, ma non risultavano specificamente dedotte. Quanto alla sanzione pecuniaria, il motivo cautelare è stato ritenuto meritevole di accoglimento in ragione della non trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa derivante dall’illecito commesso dal dante causa.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha escluso, allo stato, la sospensione degli effetti acquisitivi, precisando che l’acquisizione della particella già individuata nella precedente ordinanza deve essere eseguita nel rispetto della portata conformativa della sentenza n. 732/2025: l’amministrazione può apprendere l’immobile abusivo e la relativa area di sedime, senza estendersi oltre tale ambito. Ha invece sospeso l’efficacia dell’ordinanza limitatamente all’intimazione di pagamento della sanzione amministrativa di 20.000 euro, applicando il principio di non trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione sanzionatoria previsto dall’art. 7 l. n. 689/1981. La trattazione di merito è stata fissata al 29 giugno 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area interessata da opere abusive si era perfezionata prima dell’apertura della successione e doveva essere eseguita nei limiti conformativi già stabiliti dalla precedente decisione giudiziale.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria amministrativa di 20.000 euro intimata dal Comune.
art. 7 l. n. 689/1981
Esprime il principio di non trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria per l’illecito commesso dal dante causa.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR, che ha sospeso parzialmente l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dell’area abusiva al patrimonio comunale, quando si sia perfezionata prima della morte del responsabile dell’abuso, non si trasferisce agli eredi come posizione giuridica ancora disponibile; gli eredi possono contestare soltanto le concrete modalità esecutive dell’acquisizione, inclusa la corretta perimetrazione dell’area, ove formulino specifiche censure.
- L’acquisizione dell’area prevista dalla disciplina edilizia deve rispettare i limiti derivanti dall’atto e dal giudicato che l’hanno disposta: l’amministrazione può apprendere l’immobile abusivo e la relativa area di sedime, ma non può estendere l’apprensione oltre tali limiti in sede esecutiva.
- L’obbligazione di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria non è trasmissibile agli eredi del soggetto che ha commesso l’illecito amministrativo; è quindi cautelativamente sospendibile l’intimazione di pagamento rivolta ai successori per una sanzione riferita alla condotta del dante causa.
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