Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27914/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un minore sottoposto a custodia cautelare dal G.i.p. presso il Tribunale per i minorenni per il grave indizio di rapina pluriaggravata in concorso ai danni di un supermercato, con contestazione anche del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. Il Tribunale per i minorenni, in sede di riesame, ha confermato la misura. Il ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, deduceva: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia perché svolto da più coindagati contemporaneamente in videocollegamento, con lesione della libertà di autodeterminazione e dello ius tacendi, e conseguente inefficacia della misura ex artt. 294 e 302 c.p.p.; 2) illegittima valorizzazione dell'esercizio del diritto al silenzio come indice di pericolosità sociale e di assenza di resipiscenza; 3) motivazione apparente e illogica sui gravi indizi, in particolare sul concorso morale, perché fondata su mera frequentazione e contiguità logistica; 4) illegittima integrazione ex post del quadro cautelare tramite valorizzazione, in sede di riesame, del rinvenimento di hashish e di un bilancino nell'abitazione familiare, fatti non posti a base dell'ordinanza genetica; 5) illogicità della motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari e sulla scelta della custodia, per non avere adeguatamente considerato il percorso evolutivo del minore attestato dalla relazione della direzione dell'IPM e per avere mantenuto una valutazione statica della sua personalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto: infondata la doglianza sulla nullità dell'interrogatorio, qualificando la violazione come nullità a regime intermedio, ma sanata perché non eccepita tempestivamente al momento dell'atto; manifestamente infondato il secondo motivo, poiché l'ordinanza impugnata non aveva usato l'esercizio del diritto al silenzio come indice di pericolosità; manifestamente infondato il terzo motivo, essendo i gravi indizi fondati su plurimi elementi concreti (video, chat, celle, oggetti sequestrati) idonei a dimostrare la partecipazione consapevole al programma criminoso; infondato il quarto motivo, perché il tribunale del riesame può confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle poste dal G.i.p., purché resti ferma l'ipotesi accusatoria; infondato il quinto motivo, poiché la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e dell'inidoneità delle misure meno afflittive è stata ritenuta logica e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre escluso la condanna del minorenne alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per il regime processuale minorile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e), c.p.p.

    le doglianze del ricorrente sono state incardinate sui diversi vizi deducibili in cassazione: violazione di legge, nullità processuali e vizio di motivazione.

  • art. 64 c.p.p.

    richiamato a sostegno della censura sull'interrogatorio di garanzia, in relazione alle garanzie difensive e al diritto al silenzio.

  • art. 65 c.p.p.

    richiamato per contestare le modalità dell'interrogatorio e la corretta informazione delle garanzie dell'indagato.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la violazione delle garanzie difensive nell'interrogatorio è stata qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato nel primo motivo sulla disciplina delle nullità.

  • art. 182, comma 2 e comma 3, c.p.p.

    la nullità a regime intermedio deve essere eccepita dalla parte interessata prima del compimento dell'atto, altrimenti è sanata.

  • art. 294 c.p.p.

    l'obbligo di interrogatorio di garanzia è stato richiamato quale presupposto di validità della custodia cautelare.

  • art. 302 c.p.p.

    la mancata validità dell'interrogatorio avrebbe, secondo il ricorrente, determinato l'estinzione della misura cautelare.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale delle garanzie difensive e del diritto al silenzio.

  • art. 27 Cost.

    richiamato per sostenere che il silenzio non può essere valorizzato come indice di pericolosità.

  • art. 5 CEDU

    richiamato nel primo motivo a tutela della libertà personale e delle garanzie cautelari.

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere che il diritto al silenzio possa essere usato in danno dell'indagato.

  • art. 274 c.p.p.

    norma sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, oggetto delle censure del secondo e quinto motivo.

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato per contestare la motivazione e i limiti del provvedimento cautelare genetico.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    consente al tribunale del riesame di confermare la misura per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, purché non si introducano ipotesi accusatorie nuove.

  • art. 19 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

    richiamato per la disciplina minorile delle misure e la valutazione della personalità del minore.

  • art. 23 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

    richiamato per la disciplina minorile delle misure cautelari e della prognosi sul minore.

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato per la scelta della misura cautelare meno grave e il criterio di proporzionalità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria nei procedimenti minorili.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per l'anonimizzazione dei dati personali nel provvedimento diffuso.

Massime di principio

  • L'interrogatorio di garanzia svolto contemporaneamente per più coindagati può integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio quando incide sulla libertà di autodeterminazione e sulla riservatezza difensiva dell'indagato, ma la nullità va eccepita tempestivamente, prima o al momento dell'atto, altrimenti resta sanata.
  • Il diritto al silenzio non può essere trasformato in un indice di colpevolezza o di pericolosità sociale; tuttavia, il vizio sussiste solo se il giudice effettivamente fonda la prognosi cautelare sull'esercizio di tale facoltà, non quando la motivazione si incentri su altri elementi autonomi.
  • Ai fini dei gravi indizi di colpevolezza, la partecipazione al reato non può essere desunta da meri rapporti di frequentazione o da contiguità logistica, ma richiede elementi concreti e specifici che dimostrino l'adesione al programma criminoso o un contributo causale alla realizzazione del fatto.
  • In sede di riesame cautelare, il tribunale può confermare la misura anche valorizzando fatti diversi da quelli richiamati nell'ordinanza genetica, purché resti invariata l'ipotesi accusatoria e non vengano introdotte nuove contestazioni autonome.
  • Nel sistema cautelare minorile, la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e della misura più adeguata tiene conto della personalità del minore, ma la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sia completa e non manifestamente illogica.
  • Quando il giudice di merito esamina plurimi elementi concreti a sostegno della pericolosità e spiega perché le misure meno afflittive non siano idonee, la censura di motivazione apparente o di travisamento è inammissibile se mira solo a una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariIntercettazioniImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieCarcere
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.