Cassazione Penale, Sentenza n. 27914/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un minore sottoposto a custodia cautelare dal G.i.p. presso il Tribunale per i minorenni per il grave indizio di rapina pluriaggravata in concorso ai danni di un supermercato, con contestazione anche del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. Il Tribunale per i minorenni, in sede di riesame, ha confermato la misura. Il ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, deduceva: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia perché svolto da più coindagati contemporaneamente in videocollegamento, con lesione della libertà di autodeterminazione e dello ius tacendi, e conseguente inefficacia della misura ex artt. 294 e 302 c.p.p.; 2) illegittima valorizzazione dell'esercizio del diritto al silenzio come indice di pericolosità sociale e di assenza di resipiscenza; 3) motivazione apparente e illogica sui gravi indizi, in particolare sul concorso morale, perché fondata su mera frequentazione e contiguità logistica; 4) illegittima integrazione ex post del quadro cautelare tramite valorizzazione, in sede di riesame, del rinvenimento di hashish e di un bilancino nell'abitazione familiare, fatti non posti a base dell'ordinanza genetica; 5) illogicità della motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari e sulla scelta della custodia, per non avere adeguatamente considerato il percorso evolutivo del minore attestato dalla relazione della direzione dell'IPM e per avere mantenuto una valutazione statica della sua personalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto: infondata la doglianza sulla nullità dell'interrogatorio, qualificando la violazione come nullità a regime intermedio, ma sanata perché non eccepita tempestivamente al momento dell'atto; manifestamente infondato il secondo motivo, poiché l'ordinanza impugnata non aveva usato l'esercizio del diritto al silenzio come indice di pericolosità; manifestamente infondato il terzo motivo, essendo i gravi indizi fondati su plurimi elementi concreti (video, chat, celle, oggetti sequestrati) idonei a dimostrare la partecipazione consapevole al programma criminoso; infondato il quarto motivo, perché il tribunale del riesame può confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle poste dal G.i.p., purché resti ferma l'ipotesi accusatoria; infondato il quinto motivo, poiché la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e dell'inidoneità delle misure meno afflittive è stata ritenuta logica e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre escluso la condanna del minorenne alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per il regime processuale minorile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), c.p.p.
le doglianze del ricorrente sono state incardinate sui diversi vizi deducibili in cassazione: violazione di legge, nullità processuali e vizio di motivazione.
art. 64 c.p.p.
richiamato a sostegno della censura sull'interrogatorio di garanzia, in relazione alle garanzie difensive e al diritto al silenzio.
art. 65 c.p.p.
richiamato per contestare le modalità dell'interrogatorio e la corretta informazione delle garanzie dell'indagato.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
la violazione delle garanzie difensive nell'interrogatorio è stata qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio.
art. 180 c.p.p.
richiamato nel primo motivo sulla disciplina delle nullità.
art. 182, comma 2 e comma 3, c.p.p.
la nullità a regime intermedio deve essere eccepita dalla parte interessata prima del compimento dell'atto, altrimenti è sanata.
art. 294 c.p.p.
l'obbligo di interrogatorio di garanzia è stato richiamato quale presupposto di validità della custodia cautelare.
art. 302 c.p.p.
la mancata validità dell'interrogatorio avrebbe, secondo il ricorrente, determinato l'estinzione della misura cautelare.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro costituzionale delle garanzie difensive e del diritto al silenzio.
art. 27 Cost.
richiamato per sostenere che il silenzio non può essere valorizzato come indice di pericolosità.
art. 5 CEDU
richiamato nel primo motivo a tutela della libertà personale e delle garanzie cautelari.
art. 6 CEDU
richiamato per escludere che il diritto al silenzio possa essere usato in danno dell'indagato.
art. 274 c.p.p.
norma sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, oggetto delle censure del secondo e quinto motivo.
art. 292 c.p.p.
richiamato per contestare la motivazione e i limiti del provvedimento cautelare genetico.
art. 309, comma 9, c.p.p.
consente al tribunale del riesame di confermare la misura per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, purché non si introducano ipotesi accusatorie nuove.
art. 19 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
richiamato per la disciplina minorile delle misure e la valutazione della personalità del minore.
art. 23 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
richiamato per la disciplina minorile delle misure cautelari e della prognosi sul minore.
art. 275 c.p.p.
richiamato per la scelta della misura cautelare meno grave e il criterio di proporzionalità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria nei procedimenti minorili.
art. 52 d.lgs. 196/2003
richiamato per l'anonimizzazione dei dati personali nel provvedimento diffuso.
Massime di principio
- L'interrogatorio di garanzia svolto contemporaneamente per più coindagati può integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio quando incide sulla libertà di autodeterminazione e sulla riservatezza difensiva dell'indagato, ma la nullità va eccepita tempestivamente, prima o al momento dell'atto, altrimenti resta sanata.
- Il diritto al silenzio non può essere trasformato in un indice di colpevolezza o di pericolosità sociale; tuttavia, il vizio sussiste solo se il giudice effettivamente fonda la prognosi cautelare sull'esercizio di tale facoltà, non quando la motivazione si incentri su altri elementi autonomi.
- Ai fini dei gravi indizi di colpevolezza, la partecipazione al reato non può essere desunta da meri rapporti di frequentazione o da contiguità logistica, ma richiede elementi concreti e specifici che dimostrino l'adesione al programma criminoso o un contributo causale alla realizzazione del fatto.
- In sede di riesame cautelare, il tribunale può confermare la misura anche valorizzando fatti diversi da quelli richiamati nell'ordinanza genetica, purché resti invariata l'ipotesi accusatoria e non vengano introdotte nuove contestazioni autonome.
- Nel sistema cautelare minorile, la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e della misura più adeguata tiene conto della personalità del minore, ma la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sia completa e non manifestamente illogica.
- Quando il giudice di merito esamina plurimi elementi concreti a sostegno della pericolosità e spiega perché le misure meno afflittive non siano idonee, la censura di motivazione apparente o di travisamento è inammissibile se mira solo a una rivalutazione del merito.
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