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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11782/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di estorsione, rapina, lesioni e porto illegale di armi. La difesa ha proposto cinque motivi: 1) dedotta eccessiva fiducia nei verbali di sommarie informazioni testimoniali redatti con tecnica di 'copia e incolla' e contraddizioni non risolte; 2) assenza nei fascicoli dei decreti autorizzativi delle intercettazioni utilizzate dal giudice; 3) mancata valutazione critica autonoma del GIP e del Tribunale del Riesame sulla richiesta cautelare; 4) contestazione dell'esistenza dell'aggravante 'mafiosa' (art. 416-bis); 5) inesistenza di condotte analoghe dall'11/2022 e mancanza di indici di attualità delle esigenze cautelari e possibilità di misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Motivazione sintetica: 1) il primo motivo è inammissibile perché equivale a una rivalutazione dei fatti (vietata in Cassazione) e non indica specificamente uno dei profili di nullità motivazionale consentiti dall'art.606 c.p.p.; 2) il mancato inserimento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti non comporta automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo violazioni dei presupposti di legge o richiesta tempestiva della difesa (e qui la difesa non risulta averla effettuata); 3) il Tribunale del riesame ha svolto un autonomo, seppur sintetico, giudizio sul compendio probatorio; 4) la contestazione dell'aggravante mafiosa richiederebbe una dimostrazione di vizio motivazionale manifesto, mentre qui si tratta di rivalutazione di merito; 5) l'ultimo motivo è generico e non affronta il meccanismo presuntivo di cui all'art.275 comma 3 c.p.p.; la Corte conferma la corretta valutazione dei fattori (anche attenuanti personali) da parte del giudice e la sussistenza delle esigenze cautelari. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art.616 c.p.p.) e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per annotazioni (art.94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.606 c.p.p. lett. b) ed e)

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione a profili di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte richiede che la difesa indichi quale di questi profili pervenga al motivo.

  • art.291 cod. proc. pen., comma 1

    Non impone l'inserimento obbligatorio dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti trasmessi a supporto della richiesta di misura cautelare; la loro assenza non comporta automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni.

  • art.309 cod. proc. pen., comma 5

    Non richiede che i decreti autorizzativi delle intercettazioni costituiscano compendio necessario da inoltrare al Tribunale del riesame; tuttavia la difesa può richiederne l'acquisizione in tempo utile.

  • art.275 cod. proc. pen., comma 3

    Rilevato come 'meccanismo presuntivo' richiamato dal Tribunale: incide sulla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e giustifica la richiesta del giudice di motivazioni concrete per misure meno afflittive.

  • art.581 c.p.p., comma 1 lett. d)

    Consente di dichiarare inammissibile per genericità un motivo di impugnazione che non affronti specificamente la motivazione impugnata.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art.94 disp. att. cod. proc. pen., commi 1-bis e 1-ter

    Regola l'inserimento nella cartella personale del detenuto di provvedimenti giudiziari e dispone la trasmissione degli stessi al direttore dell'istituto penitenziario.

  • art.416-bis c.p. (aggravante mafiosa)

    L'accertamento dell'aggravante richiede una valutazione fattuale adeguatamente motivata; in Cassazione non è consentita una rivalutazione di merito se non si denuncia un vizio motivazionale appartenente alla triade dell'art.606 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette la rivalutazione dei fatti: i ricorsi che si limitano a contestare l'attendibilità delle prove o chiedono diversa valutazione probatoria sono inammissibili o infondati.
  • Per impugnare la motivazione è necessario individuare specificamente carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità: le obiezioni generiche non superano il filtro di ammissibilità.
  • L'assenza nei fascicoli dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni; la difesa deve richiederne tempestivamente l'acquisizione o dimostrare l'illegittimità delle intercettazioni.
  • La contestazione di aggravanti complesse (es. aggravante 'mafiosa') richiede di evidenziare vizi motivazionali precisi: non è sufficiente affermare che la ricostruzione fattuale è insufficiente.
  • Richieste di misure meno afflittive devono confrontarsi con la motivazione del giudice, soprattutto quando opera il meccanismo presuntivo dell'art.275 c.p.p.: fattori personali (famiglia, lavoro, irreperibilità) possono essere valutati ma risultare recessivi rispetto alla gravità e modalità della condotta.
  • Per una difesa efficace in sede cautelare è strategico chiedere tempestivamente l'ostensione di atti essenziali (es. decreti di intercettazione) e formulare censure valorizzando profili di illegittimità o di insufficienza motivazionale specifici e circostanziati.

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