Sentenza n. 13062/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico della risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’annotazione ANAC relativa alla risoluzione del contratto stipulato con un Comune per la costruzione di un asilo. Ha sostenuto che la risoluzione fosse imputabile alla stazione appaltante, la quale non avrebbe pagato una fattura relativa a uno stato di avanzamento dei lavori a causa di una controversia con il subappaltatore. Il ricorrente aveva intimato all’amministrazione di adempiere e aveva comunicato la risoluzione di diritto del contratto, mentre la stazione appaltante aveva successivamente adottato una determina di risoluzione per grave inadempimento e trasmesso la notizia ad ANAC. Il motivo dedotto denunciava violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 163/2006, dell’art. 8 d.P.R. 207/2010 e dell’art. 213 d.lgs. 50/2016, nonché eccesso di potere per omessa o carente istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento. In particolare, il ricorrente contestava l’utilità dell’annotazione, ritenendo la vicenda poco significativa e non indicativa della propria inaffidabilità, e sosteneva che ANAC avrebbe dovuto considerare l’illegittimità della risoluzione adottata dalla stazione appaltante.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l’art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 attribuisce ad ANAC la gestione del Casellario informatico e il potere di individuare le ulteriori informazioni utili, tra l’altro, alla verifica dei gravi illeciti professionali. Il regolamento ANAC include tra le informazioni annotabili i provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio. In tali ipotesi l’obbligo di motivare specificamente l’utilità della notizia è attenuato, poiché la valutazione legislativa dell’utilità è già compiuta a monte. ANAC deve verificare l’esistenza della notizia, la sua non manifesta infondatezza e la completezza e imparzialità della rappresentazione delle contrapposte versioni dei fatti, ma non può sostituirsi né alla stazione appaltante nella valutazione dell’inadempimento né al giudice ordinario competente sulla controversia contrattuale. L’archiviazione è necessaria soltanto quando la manifesta infondatezza della segnalazione emerga immediatamente dalla lettura degli atti, sulla base di una questione di fatto o di diritto evidente e risolutiva, senza complessi approfondimenti istruttori o interpretativi. Nel caso concreto, la documentazione non rendeva manifestamente infondata la segnalazione. Anzi, emergevano ulteriori condotte potenzialmente imputabili all’appaltatore: ritardi gravi tali da mettere a rischio il finanziamento PNRR, mancato invio del cronoprogramma, rallentamento ingiustificato dei lavori, sospensione e abbandono del cantiere, nonché esecuzione del solo 22% delle lavorazioni quando era trascorso l’88% del tempo contrattuale. La controversia sul pagamento diretto al subappaltatore e sulla legittimità della risoluzione non poteva essere definita da ANAC. Il TAR ha quindi ritenuto legittima l’annotazione, purché completa delle diverse ricostruzioni delle parti, e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
ANAC “gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80” e stabilisce “le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84”.
La norma consente l’annotazione delle informazioni utili alla verifica dell’affidabilità degli operatori economici; ANAC deve accertare l’esistenza e la non manifesta infondatezza della notizia, senza giudicare nel merito l’inadempimento contrattuale.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016
Le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento rientrano tra i fatti potenzialmente rilevanti ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali.
art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016
La disposizione è richiamata nella ricostruzione della controversia sul pagamento diretto al subappaltatore, qualificato come microimpresa; tale questione non doveva essere risolta da ANAC nell’ambito del procedimento di annotazione.
art. 8, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico
La sezione B contiene, tra l’altro, “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio”.
I provvedimenti di risoluzione per grave inadempimento costituiscono informazioni annotabili nel Casellario anche quando siano contestati davanti al giudice.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della necessità di definire il procedimento entro tempi coerenti con un’attività istruttoria non arbitrale; la manifesta infondatezza deve risultare da una questione immediatamente percepibile, senza complesse indagini.
Massime di principio
- Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, ANAC deve accertare l’esistenza della notizia segnalata e la sua non manifesta infondatezza, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice competente nella valutazione della fondatezza e dell’imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
- La risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento rientra, in quanto tale, tra le informazioni utili e annotabili nel Casellario informatico; perciò l’obbligo di motivare autonomamente l’utilità della notizia è attenuato, essendo tale utilità già riconosciuta dalla disciplina normativa.
- ANAC deve archiviare la segnalazione soltanto quando la sua manifesta infondatezza emerga immediatamente dalla lettura degli atti, sulla base di una questione di fatto o di diritto evidente e risolutiva, senza necessità di complesse indagini istruttorie, valutazioni tecniche o interpretazioni controverse.
- L’annotazione deve assicurare una rappresentazione completa, imparziale e sintetica delle contrapposte ricostruzioni della vicenda, dando conto anche delle difese dell’operatore economico e dell’eventuale pendenza di un contenzioso sulla risoluzione contrattuale.
- La contestazione della legittimità della risoluzione contrattuale non impone di per sé l’archiviazione della segnalazione: salvo il caso di manifesta infondatezza, la controversia sull’inadempimento deve essere rimessa alla stazione appaltante e, se instaurato il giudizio, al giudice competente, mentre ANAC conserva il distinto compito di annotare la notizia.
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