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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37008/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile e, verificato il decorso del termine di prescrizione (estinzione del reato il 21/02/2022), ha rilevato che anche considerando la sospensione dal 18/04/2013 al 20/06/2013 (2 mesi e 2 giorni) il termine di prescrizione è comunque decorso. Ne è seguita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (decisione resa il 11/07/2022).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte d'Appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Marzocchella era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale a 2 anni di reclusione con sospensione condizionale; la Corte d'Appello aveva ridotto le pene accessorie e concesso la non menzione. L'imputato denunciava violazioni di legge e vizi motivazionali in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte verifica la possibilità di pronunciare un'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2; qui rileva che non sussistono le condizioni per un'assoluzione di merito ma si procede alla verifica della prescrizione.

  • Norme sulla prescrizione (codice penale / codice di procedura penale)

    È stato applicato il principio secondo cui, quando il termine di prescrizione del reato è decorso, il reato si estingue e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio; la Corte ha calcolato il termine e considerato gli effetti della sospensione indicata, ritenendoli insufficienti a impedire l'estinzione.

Massime di principio

  • Se in Cassazione emerge che il termine di prescrizione è già decorso, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
  • La presenza di brevi periodi di sospensione del termine (es. alcuni mesi) va conteggiata nel calcolo della prescrizione: possono non essere sufficienti a interrompere o sospendere il decorso in modo da impedire l'estinzione.
  • In sede di ricorso per cassazione il giudice può non pronunciare un'identica valutazione di merito quando la prescrizione estingue il reato, ovvero prevale l'applicazione del principio di estinzione per prescrizione rispetto ad altre censure.
  • Le modifiche alle pene accessorie o le misure sulla non menzione diventano irrilevanti se successivamente il reato si estingue per prescrizione; l'annullamento senza rinvio è la conseguenza processuale di ciò.
  • È essenziale documentare e contestare tempestivamente il calcolo dei termini di prescrizione (eventuali sospensioni o interruzioni) perché la posizione processuale del ricorrente può dipendere da pochi giorni o mesi di decorso.

Testo integrale

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