Sentenza n. 1899/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 514/2025 del 20/05/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 514/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica del Docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 514/2025, notificata al Ministero il 25 luglio 2025 e passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico complessivo di 1.000 euro, relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo. Il ricorso è stato notificato il 18 aprile 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero, rimasto non costituito, non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accertato la tempestività dell'azione, rilevando che tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso erano trascorsi 267 giorni, quindi più dei 120 giorni richiesti. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario mediante attestazione di segreteria. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando l'accredito sulla Carta elettronica del Docente dell'importo nominale di 1.000 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, autorizzandolo a delegare un funzionario apicale, con ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1 l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto in esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori della parte vittoriosa dichiaratisi antistatari.
d.m. 55/2014
Utilizzato per la liquidazione delle spese processuali, con riferimento alla tabella applicabile ai procedimenti di esecuzione mobiliare.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo giudiziale contiene un obbligo di facere o di dare a carico di una pubblica amministrazione e quest'ultima non vi abbia dato esecuzione.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo; tale requisito può essere provato mediante attestazione della segreteria giudiziaria.
- Prima di agire esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996; il ricorso per ottemperanza notificato dopo tale termine è procedibile sotto questo profilo.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare sin dall'origine un commissario ad acta, con un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia.
- L'ottemperanza deve assicurare l'esecuzione esatta del comando giudiziale, comprese le modalità specifiche di adempimento e gli accessori del credito, quali gli interessi legali riconosciuti dal titolo.
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