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Ordinanza

Ordinanza n. 615/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 2047 del 2 agosto 2017, resa dal T.A.R. Sicilia;

Giustizia amministrativa202500331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di liquidazione del compenso presentata dal Commissario ad acta revocato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (resistenti in ottemperanza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda l'ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 2047 del 2 agosto 2017. Con sentenza n. 1398/2025 il ricorso era stato accolto e il Segretario generale pro tempore del Comune di Licata era stato nominato Commissario ad acta. La nomina è stata successivamente revocata con ordinanza collegiale n. 2844/2025, in favore di altro Commissario ad acta. La Commissaria revocata ha quindi chiesto al TAR la determinazione e liquidazione del compenso per l'attività espletata, richiamando il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e allegando una relazione e i relativi verbali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso. Il giudice ha rilevato che, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, gli onorari degli ausiliari del giudice devono essere liquidati su istanza dettagliata dell'interessato. Dal testo dell'ordinanza emerge che l'istanza presentata non è stata ritenuta ammissibile, senza ulteriori precisazioni sulle ragioni concrete della carenza. La decisione non contiene una regolazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    gli onorari degli ausiliari del Giudice vengono liquidati su istanza dettagliata dell’interessato

    La liquidazione degli onorari degli ausiliari del giudice presuppone la presentazione di un'istanza dettagliata dell'interessato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di liquidazione del compenso spettante a un ausiliario o Commissario ad acta deve rispettare i presupposti e le modalità previsti dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, inclusa la presentazione di un'istanza dettagliata dell'interessato.
  • La mera allegazione di una relazione e di verbali relativi all'attività svolta non rende automaticamente ammissibile la richiesta di liquidazione se l'istanza non presenta il livello di dettaglio richiesto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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