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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2189

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione, del 23 ottobre 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R2189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna rapidamente la mappa europea delle restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono nuovi focolai, miglioramenti epidemiologici e la necessità di mantenere la continuità territoriale delle zone di contenimento. L’intervento è giustificato dall’urgenza sanitaria e mira a prevenire l’ulteriore diffusione della malattia nei suini detenuti e selvatici. Il nuovo allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, con effetti immediati dopo la pubblicazione.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante per le autorità competenti, gli allevatori di suini detenuti, i gestori della fauna selvatica e gli operatori della filiera suinicola nei territori elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto. Le modifiche incidono sulle zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri (tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e Romania), con ridefinizione dei confini, declassamenti, riclassificazioni e soppressioni di aree in funzione dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. L’intervento risponde all’evoluzione rapida della situazione epidemiologica nell’Unione e mira a contenere la diffusione della malattia nei suini detenuti e selvatici, con riflessi diretti sulla circolazione di animali e prodotti.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Nei considerando viene ribadito che la peste suina africana può avere conseguenze gravi per la popolazione animale e per la redditività degli allevamenti, oltre a perturbare gli scambi intra-UE e le esportazioni verso paesi terzi.

Criteri di delimitazione e fonti tecniche richiamate

Le zone soggette a restrizioni devono essere individuate sulla base della situazione epidemiologica nelle aree interessate, del quadro generale nello Stato membro e del rischio di ulteriore diffusione. La Commissione richiama gli orientamenti UE sulla PSA e il codice sanitario WOAH per gli animali terrestri, oltre alle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti. Nei casi di aggiornamento delle zone, viene tenuta in conto anche la continuità territoriale e la situazione delle aree circostanti.

Aggiornamenti dovuti a nuovi focolai e miglioramenti epidemiologici

Il regolamento descrive una serie di focolai notificati nell’ottobre 2025 e i conseguenti adeguamenti delle mappe di restrizione:

  • in Croazia, un nuovo focolaio nei suini selvatici nell’area di Osijek-Baranja comporta la riclassificazione di un’area da zona I a zona II e la ridefinizione dei confini;
  • in Italia, un focolaio in Toscana nei suini selvatici comporta il passaggio di un’area da zona I a zona II, anche per garantire la continuità territoriale;
  • in Lituania, un focolaio nei suini detenuti nella contea di Panevėžio porta una zona da II a III;
  • in Polonia, nuovi focolai nei suini detenuti e selvatici determinano varie riclassificazioni tra zone I, II e III;
  • in Estonia, Lettonia, Polonia e Slovacchia alcune aree migliorate epidemiologicamente vengono declassate o soppresse dagli elenchi, in assenza dei focolai per i periodi indicati nei considerando.

Struttura dell’allegato: zone I, II e III

L’allegato sostitutivo elenca in modo analitico le zone soggette a restrizioni nei diversi Stati membri, suddividendole in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e riguardano numerose regioni e comuni di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e altri Stati membri interessati. Per l’Italia, ad esempio, la Parte I comprende zone in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Basilicata e Campania; la Parte II amplia o modifica le zone in varie regioni; la Parte III identifica in Italia una zona specifica in Emilia-Romagna (provincia di Piacenza).

Effetti giuridici e operativi

La nuova classificazione incide sulle limitazioni alla movimentazione di suini vivi, prodotti di origine suina e, più in generale, sulle misure di sorveglianza e contenimento applicabili nelle aree elencate. Per gli operatori della filiera suinicola, il testo richiede un costante allineamento delle procedure interne alle zone di competenza aggiornate, in particolare per trasporti, biosicurezza, gestione degli allevamenti e controlli veterinari.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, tenendo conto della situazione epidemiologica nei diversi Stati membri e del rischio di ulteriore diffusione.

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. Ne deriva una nuova classificazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III a livello dell’Unione.

Criteri di ricalibratura delle zone soggette a restrizioni

Le modifiche si fondano sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sulla situazione generale nello Stato membro e sul livello di rischio di ulteriore diffusione. La Commissione richiama inoltre gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della peste suina africana nell’Unione, nonché il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH.

Aggiornamenti specifici per Stati membri e aree interessate

Il regolamento recepisce nuovi focolai in Croazia, Italia, Lituania e Polonia, e al contempo valorizza miglioramenti epidemiologici in Estonia, Italia, Lettonia, Polonia e Slovacchia. In alcuni casi aree già classificate come restrizioni I o II sono riclassificate come II o III; in altri casi vengono soppresse dagli elenchi per assenza di focolai per 12 mesi (o 3 mesi, ove indicato nel considerando).

Effetti pratici delle riclassificazioni

Il nuovo allegato determina la delimitazione puntuale delle zone soggette a restrizioni nei singoli Stati membri, con conseguenti impatti sulle movimentazioni di suini e prodotti suinicoli e sulle misure di biosicurezza e controllo applicabili nelle aree interessate.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturacontrolli veterinarimercato internolibera circolazione degli animali e dei prodotti di origine animale

Testo integrale

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