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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00419/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva definito il procedimento con applicazione della pena, contestando: 1) la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) la disposta confisca del denaro. La Corte rileva che la qualificazione giuridica concordata nel patteggiamento può essere censurata in cassazione solo se sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione o frutto di errore manifesto, ipotesi non ravvisabile nel caso concreto. Quanto alla confisca, la Corte osserva che il denaro era stato ritenuto profitto confiscabile in relazione al capo di imputazione ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e alle plurime cessioni contestate, con conseguente infondatezza della doglianza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La contestazione del reato-base di detenzione/cessione di stupefacenti consente di considerare il denaro rinvenuto come profitto confiscabile in relazione alle cessioni contestate.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La richiesta di riqualificazione nel fatto di lieve entità è censurabile in cassazione solo se la qualificazione accolta sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione o frutto di errore manifesto.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990

    È richiamato come base per la confiscabilità del denaro qualificato come profitto delle plurime cessioni contestate.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento la qualificazione giuridica del fatto, se corrispondente all'accordo tra le parti, può essere sindacata in cassazione solo in presenza di un errore manifesto o di una qualificazione palesemente incompatibile con il contenuto del capo di imputazione.
  • La doglianza sulla riqualificazione in ipotesi di lieve entità non è ammissibile quando la contestazione e l'accordo processuale risultino coerenti con la fattispecie base e non emergano immediate e decisive eccentricità rispetto all'imputazione.
  • La confisca del denaro è legittima quando il bene sia individuato come profitto del reato contestato, anche in presenza di plurime cessioni di stupefacenti contestate.
  • Le censure prive di specifica base fattuale o contrarie al contenuto dell'imputazione e della decisione impugnata sono dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

Testo integrale

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