Ordinanza n. 3472/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento per l'accertamento dell'inadempimento alle previsioni di cui alla convenzione “per l'attuazione del piano di lottizzazione “Via Piave” ex zona G2, ai sensi dell'articolo 93 della L.R. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i. (ex art. 10 della L.R. Lombardia 12 aprile 1999, n.9)”, stipulata dal Comune di Carnate in data 22 ottobre 2007 (n. 272141, rep. n. 34424), con cui i soggetti attuatori si sono obbligati, per loro e per i loro successori o aventi causa, alla cessione gratuita in favore dell'Amministrazione comunale delle aree per il soddisfacimento del fabbisogno degli standard urbanistici generati dall'intervento; nonché per la condanna degli odierni titolari dell'area catastalmente identificata al foglio n. 7, mappale n. 232, alla cessione gratuita della stessa libera da affittanze, gravami, servitù apparenti e non apparenti e oneri di qualsiasi natura, nonché da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, e, sussistendone i presupposti, per la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi, come meglio quantificati in corso di causa, consistenti, tra l'altro, nel mancato incremento patrimoniale di cui il Comune di Carnate avrebbe beneficiato grazie al trasferimento in suo favore della area già menzionata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento agli obblighi di cessione gratuita di un'area previsti dalla convenzione urbanistica attuativa del piano di lottizzazione "Via Piave".
Esito
La controversia
Il Comune di Carnate ha proposto ricorso per l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, anche per i loro successori o aventi causa, con la convenzione urbanistica stipulata nel 2007 per l'attuazione del piano di lottizzazione "Via Piave". La convenzione prevedeva la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie a soddisfare gli standard urbanistici generati dall'intervento. Il Comune ha chiesto la condanna degli attuali titolari dell'area alla cessione gratuita del mappale indicato, libero da affittanze, gravami, servitù e formalità pregiudizievoli, nonché, ricorrendone i presupposti, una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. In via subordinata, ha domandato il risarcimento per equivalente dei danni derivanti dal mancato trasferimento dell'area. Il TAR, rilevate le deduzioni contenute nella memoria difensiva comunale dell'11 maggio 2026 e ritenuta necessaria un'ulteriore verifica, ha disposto l'acquisizione di una relazione documentata sullo stato del procedimento e sull'interesse del Comune alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., ha ordinato alle parti in causa di fornire, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una documentata relazione sullo stato del procedimento e sull'interesse della parte ricorrente alla prosecuzione e definizione del giudizio. Il collegio ha inoltre trasmesso il provvedimento al Presidente della Sezione IV, competente per materia, affinché disponga la successiva udienza di trattazione del merito. Non sono state adottate statuizioni sull'accertamento dell'inadempimento, sulla cessione dell'area, sulla domanda ex art. 2932 c.c. o sul risarcimento.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire elementi utili alla decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per richiedere una relazione documentata sullo stato del procedimento e sull'interesse alla definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 2932 c.c.
Indicato quale fondamento della domanda subordinata alla cessione volontaria, diretta a ottenere una sentenza costitutiva in caso di mancata conclusione del contratto traslativo.
art. 93 l.r. Lombardia n. 12/2005
Richiamato quale riferimento normativo della convenzione urbanistica per l'attuazione del piano di lottizzazione.
art. 10 l.r. Lombardia 12 aprile 1999, n. 9
Indicato nel titolo della convenzione quale precedente riferimento normativo.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessari ulteriori elementi per decidere una controversia, può disporre, ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., specifici incombenti istruttori, fissando un termine per il loro adempimento.
- In una controversia relativa all'attuazione di obblighi contenuti in una convenzione urbanistica, il giudice può richiedere una relazione documentata sullo stato del procedimento e sull'interesse attuale della parte ricorrente prima di procedere alla decisione di merito.
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