Sentenza del 17/01/2017 n. 249 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - avviso di accertamento - attività di meretricio - obbligazione naturale - art. 2035 c.c. - è tale - reddito percepito - reddito diverso - art. 6, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917/86 - è tale - tributo - è dovuto. L'attività di meretricio, priva di profili di illiceità, è tollerata dall'ordinamento giuridico civile che comprende la prestazione sessuale dietro corrispettivo nella categoria dell'obbligazione naturale, la quale attribuisce all'esercente la prostituzione il diritto di ritenere legittimamente le somme ricevute in pagamento della prestazione, ex art. 2035, c.c..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'IRPEF sui proventi derivanti dall'attività di prostituzione, sostenendo in sostanza che tali somme non costituissero reddito imponibile. La questione riguardava anche la qualificazione civilistica dell'attività come prestazione riconducibile a un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2035 c.c., con conseguente legittimità della ritenzione dei compensi ricevuti.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'attività di meretricio, in assenza di profili di illiceità, è considerata dall'ordinamento una prestazione di servizi retribuita e un'attività economica. Pertanto, i compensi percepiti, sia in caso di esercizio abituale sia occasionale, costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF e rientrano nella categoria residuale dei redditi diversi prevista dall'art. 6, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 917/1986. L'avviso di accertamento e la pretesa tributaria risultano quindi legittimi.
Norme richiamate
Art. 2035 del Codice civile
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisce offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
La prestazione sessuale remunerata, quando non presenta profili di illiceità ulteriori, è ricondotta all'obbligazione naturale; chi la esercita può quindi trattenere legittimamente le somme ricevute, senza che ciò escluda la loro rilevanza fiscale.
Art. 6, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I proventi derivanti dall'attività di prostituzione sono qualificati come redditi diversi e, in quanto tali, concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
Sentenza CGUE, causa C-268/99
La prostituzione volontaria esercitata come attività autonoma costituisce una prestazione di servizi retribuita e rientra nella nozione di attività economica.
Cassazione, sentenze n. 15596/2016 e n. 22413/2016
I compensi derivanti dall'attività di prostituzione, abituale od occasionale, sono fiscalmente rilevanti e soggetti a IRPEF come redditi diversi.
Massime di principio
- La qualificazione civilistica di un'attività come lecita o riconducibile a un'obbligazione naturale non ne esclude automaticamente la tassazione.
- I compensi percepiti per prestazioni di servizi economicamente valutabili sono imponibili anche quando l'attività non rientra in una categoria reddituale tipica, potendo essere ricondotti alla categoria residuale dei redditi diversi.
- Ai fini fiscali rileva l'effettiva percezione di un provento derivante da un'attività economica, indipendentemente dal fatto che l'attività sia abituale oppure occasionale.
- La legittimità della ritenzione del compenso sul piano civilistico non implica l'esenzione dall'obbligo dichiarativo e dal pagamento delle imposte.
- In situazioni analoghe occorre verificare la natura dell'attività, l'effettiva percezione dei compensi, la loro eventuale riconducibilità a una specifica categoria reddituale e la documentazione utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento.
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