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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18924/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. per la durata di due anni. Contestava la nullità/illegittimità del decreto sostenendo che si trattava di una proroga illegittima successiva alla scadenza della precedente proroga (e quindi inefficace), e che il provvedimento aveva natura di proroga e non di prima applicazione. Inoltre censurava la valutazione probatoria del Tribunale che avrebbe dato eccessivo rilievo a condanne già eseguite e a dichiarazioni di collaboratori riferite a fatti remoti, ritenendo non adeguatamente considerate le prove di dissociazione (percorso di risocializzazione, lauree conseguite), le condizioni economiche (gratuito patrocinio e presunta assenza di percezione di somme dal clan), e altre rilevanze processuali come la declaratoria di illegittimità dei trattenimenti di corrispondenza e l'applicazione dell'art. 14-bis Ord. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto infondato il profilo sulla presunta nullità del decreto: il provvedimento contestato non era una proroga, ma l'applicazione del regime 41-bis connessa a una nuova e autonoma carcerazione (diverso titolo esecutivo rispetto alla precedente esecuzione), pertanto legittima. Il Collegio ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato il quadro probatorio (ruolo apicale nel sodalizio accertato con sentenze irrevocabili, condanne per reati di grave allarme sociale, dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, informative di polizia sulla vitalità del clan, precedenti comportamentali carcerari e mancata adesione alle regole trattamentali) ritenendo sussistenti elementi tali da far ragionevolmente ritenere la sussistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale e la necessità delle misure previste dall'art. 41-bis. Ha inoltre richiamato i principi sulla natura prognostica dell'accertamento (non richiesta certezza), sulla portata del sindacato del Tribunale di Sorveglianza e sui limiti del giudizio di legittimità della Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen. (comma 2 e comma 2-sexies)

    Consente la sospensione in tutto o in parte delle regole del trattamento per condannati per specifici reati quando vi siano "gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" o "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale". L'accertamento richiesto è prognostico e non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente che la sussistenza dei collegamenti sia ragionevolmente ritenuta probabile sulla base dei dati acquisiti.

  • art. 14-bis Ord. pen.

    Regime di sorveglianza particolare: la sua presenza nella vicenda è stata valutata dal Tribunale ma ritenuta non dirimente rispetto all'applicazione del 41-bis; l'esistenza di tale regime non impedisce né esclude in assoluto l'adozione del 41-bis se sussistono gli elementi previsti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per giustificare la sintesi delle censure in cassazione; impone limiti alla motivazione e alla compressione dell'esposizione nelle fasi di impugnazione, giustificando una esposizione sintetica nel ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • L'applicazione del regime 41-bis si fonda su una valutazione prognostica: non è richiesta la prova piena della sussistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale, ma una ragionevole probabilità desumibile dal quadro fattuale (condanne, ruolo nell'associazione, informative e dichiarazioni di collaboratori).
  • Se una precedente misura 41-bis ha perso efficacia per cessazione del titolo esecutivo (es. fine pena) e il detenuto viene poi ristretto per diverso titolo (p.es. nuove misure cautelari o nuove condanne), il provvedimento ministeriale che dispone il 41-bis costituisce una nuova applicazione e non una proroga, e pertanto non è viziato per il mero fatto di intervenire dopo la scadenza della precedente proroga.
  • Il Tribunale di Sorveglianza esercita un controllo ampio sulla sussistenza dei presupposti di fatto per il 41-bis valutando l'intero materiale probatorio; tuttavia la Corte di Cassazione è limitata a vizi di legge e a carenze motivazionali macroscopiche, non potendo riaprire il merito valutativo dei fatti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le informative di polizia possono costituire elementi decisivi anche se riferite a fatti non recentissimi, purché inserite in un quadro probatorio coerente che indichi persistenza o attualità del pericolo di collegamenti esterni.
  • Elementi di dissociazione (studi, percorsi rieducativi, condizioni economiche) devono essere valutati dal giudice ma non eliminano automaticamente la possibilità di 41-bis: la difesa deve proporre e dimostrare con argomentazioni concrete e documenti la mutata situazione e l'assenza di rischi di collegamento operativo.
  • Le censure processuali sulla presunta nullità di un decreto per sopravvenuta scadenza della proroga sono inefficaci se non considerano la distinta natura del nuovo titolo di detenzione; occorre distinguere tra proroga di uno stesso rapporto esecutivo e nuova applicazione collegata a diversa esecuzione.
  • Per contestare la attendibilità di fonti probatorie (es. collaboratori) in sede di reclamo/ricorso è necessario indicare elementi specifici e concreti di contraddittorietà o inattendibilità, non limitarsi a rilievi generici; altrimenti il giudice può ritenere le dichiarazioni plausibili e utili alla prognosi di pericolo.

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