Sentenza n. 415/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n°89 del 6.10.2022, emessa dal Responsabile Area P.O. del Comune di Capaccio ing. Christian Franco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione relativa a una sopraelevazione a uso abitativo realizzata con struttura in acciaio, portico, infissi e scala esterna
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo, in sintesi: l’assenza di adeguata istruttoria sull’individuazione del committente, del responsabile dell’abuso e dei destinatari dell’ordine; la genericità dell’atto quanto all’identificazione delle opere abusive e delle norme violate; la violazione dei principi di tipicità e tassatività delle sanzioni edilizie; il difetto di motivazione e l’erronea qualificazione dell’intervento, che sarebbe stato ricondotto alla nuova costruzione anziché alla ristrutturazione edilizia. Nel giudizio è intervenuto ad opponendum un coerede comproprietario, autore di una denuncia-querela richiamata nel preambolo dell’ordinanza, ritenuto titolare di un interesse anche indiretto e riflesso alla reiezione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’intervento ad opponendum, poiché l’interventore vantava un interesse collegato al mantenimento del provvedimento impugnato e poteva conseguire un vantaggio indiretto dalla reiezione del ricorso. Nel merito ha respinto tutte le censure. Ha affermato che l’ordine di demolizione è una misura reale e ripristinatoria, non una sanzione in senso stretto, e può essere legittimamente rivolto al proprietario o comproprietario dell’area senza necessità di accertarne la responsabilità nella realizzazione dell’abuso. L’eventuale assenza di colpa e l’impossibilità materiale di adempiere rilevano soltanto nella fase successiva di accertamento dell’inottemperanza, ai fini delle conseguenze acquisitive e pecuniarie, non impedendo l’adozione dell’ordine demolitorio. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’ordinanza descriveva analiticamente opere, dimensioni e norme vincolistiche, risultando quindi sufficientemente motivata. Trattandosi di potere repressivo vincolato, non erano necessarie una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale o una valutazione dell’affidamento maturato per il decorso del tempo. Infine, la sopraelevazione destinata ad abitazione, realizzata con struttura in acciaio e accompagnata da ulteriori opere, è stata qualificata come nuova costruzione, poiché non conservava le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superficie e volume; era quindi soggetta a permesso di costruire e correttamente sanzionata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Ricorso rigettato e spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 27, 31 e 32 d.P.R. 380/2001
Il combinato disposto disciplina il potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, compresa l’ingiunzione di rimozione o demolizione per interventi eseguiti senza permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione ...
L’ordine demolitorio può essere ingiunto al proprietario e al responsabile dell’abuso; la responsabilità soggettiva del proprietario non costituisce presupposto dell’ordine, trattandosi di misura reale e ripristinatoria.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all’ordine demolitorio ha natura sanzionatoria in senso stretto e richiede l’accertamento dell’imputabilità soggettiva dell’illecito omissivo.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
L’acquisizione dell’area al patrimonio comunale consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione e, in quanto conseguenza sanzionatoria dell’illecito omissivo, presuppone l’imputabilità soggettiva.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione edilizia è una misura reale e ripristinatoria, non una sanzione amministrativa in senso stretto; pertanto può essere rivolto al proprietario o comproprietario dell’area senza che l’amministrazione debba previamente accertarne la responsabilità nella realizzazione dell’abuso.
- L’assenza di colpa del proprietario e l’eventuale impossibilità materiale di adempiere non impediscono l’adozione dell’ordine di demolizione, ma possono rilevare nella successiva fase di accertamento dell’inottemperanza, ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria e dell’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
- L’ordine di demolizione, quale espressione di potere repressivo vincolato, non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione autonoma sull’interesse pubblico concreto e attuale; è sufficiente che rappresenti l’abuso e ne indichi gli elementi identificativi essenziali.
- Il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso edilizio e non impone, di per sé, una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione, salvo che l’abuso sia stato oggetto di sanatoria secondo la normativa applicabile.
- Una sopraelevazione che alteri sagoma, superficie o volume dell’edificio preesistente integra una nuova costruzione, non una ristrutturazione edilizia, ed è soggetta al regime del permesso di costruire e alla sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
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