Cassazione Civile, Ordinanza n. 33141/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un sollecito di pagamento TARI per l’anno 2018, riferito a due immobili di sua proprietà nel territorio comunale: un seminterrato in comproprietà con il fratello e un box di proprietà esclusiva. In primo grado e in appello aveva chiesto l’annullamento parziale del sollecito, deducendo l’erronea determinazione della superficie imponibile e, per il seminterrato, anche la carenza di legittimazione passiva perché il locale sarebbe stato utilizzato da terzi che avrebbero provveduto al pagamento del tributo. La Corte di cassazione, investita di quattro motivi, non entra nel merito di tali doglianze perché rileva d’ufficio che il ricorso è diretto contro un atto meramente sollecitatorio, mentre l’atto impositivo tipico presupposto (gli accertamenti) risultava già autonomamente impugnato dalla contribuente; di conseguenza, la sorte della pretesa tributaria doveva essere definita in quel diverso giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sollecito di pagamento fosse un atto atipico meramente consequenziale a un avviso/accertamento prodromico già impugnato dalla stessa contribuente; poiché l’impugnazione dell’atto tipico era già pendente, mancava l’interesse alla decisione sul sollecito. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
l’elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativa, ma ciò non impedisce l’impugnazione facoltativa di atti atipici che rendano nota una pretesa tributaria; resta però necessario impugnare poi l’atto tipico per evitare il consolidamento della pretesa.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, gli atti atipici o meramente sollecitatori possono essere impugnati quando rendono conoscibile una pretesa fiscale determinata, ma tale impugnazione non sostituisce quella dell’atto impositivo tipico presupposto.
- Se l’atto impositivo tipico è autonomamente e tempestivamente impugnato, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione proposta contro il solo atto consequenziale o facoltativamente impugnabile.
- La contestazione del mero sollecito di pagamento è inammissibile quando la pretesa tributaria è già sub iudice nel giudizio relativo agli atti impositivi presupposti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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