Sentenza n. 8055/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa eventuale declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 24, comma 5, Legge Regionale n. 29/1997, - della Determinazione n. G14405 del 30 ottobre 2024 della Direzione “Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi” della Regione Lazio (doc. 1 - Determinazione n. G14405-2024); - della Delibera di Giunta Regionale n. 763 del 10 ottobre 2024, pubblicata sul BURL n. 83 del 15 ottobre 2024 (doc. 2 - D.G.R. n. 763-2024); - del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 143 del 15 giugno 2016 (doc. 3 - D.M. n. 143-2016); per quanto occorrer possa, - della Determinazione n. G08308 del 2 luglio 2018 della Direzione Capitale naturale, Parchi e Aree protette della Regione Lazio (doc. 4 - Determinazione n. G08308-2018); - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 9 aprile 2019 (doc. 5 - D.G.R. n. 198-2018); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28\2\2025: per l’annullamento, - della Determinazione della Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi della Regione Lazio n. G18182 del 30 dicembre 2024 e del relativo allegato 1, nella parte in cui è stata determinata la non idoneità del Dott. Fernando Cappelli (doc. 13 - Determinazione n. G18182 del 30.12.24); - di tutti gli atti istruttori e delle valutazioni compiute dalla Commissione, trasmessi con nota prot. n. 1584367 del 30 dicembre 2024, ancorché non conosciuti negli estremi e nei contenuti, - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal nuovo elenco regionale degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali per mancanza della laurea magistrale o specialistica, nonché gli atti regionali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in possesso della sola laurea di primo livello e già iscritto nel precedente elenco regionale, ha impugnato la determinazione regionale che aveva indetto l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei e gli atti presupposti, nonché, con motivi aggiunti, la successiva determinazione che aveva recepito la valutazione della Commissione di non idoneità alla sua iscrizione nel nuovo elenco. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della l.r. Lazio n. 29/1997, dell’art. 7 del d.P.R. n. 70/2013 e dell’art. 16 della l.r. Lazio n. 6/2002, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta, arbitrarietà e violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Secondo il ricorrente, la laurea triennale sarebbe normalmente sufficiente per l’accesso alla dirigenza pubblica. Ha inoltre prospettato, in via subordinata, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, della l.r. Lazio n. 29/1997 per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. La Regione Lazio ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il requisito della laurea magistrale era già stato stabilito dalla D.G.R. n. 198 del 9 aprile 2019, pubblicata sul BURL del 23 aprile 2019, mai tempestivamente impugnata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibili per tardività il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure di legittimità né la questione di costituzionalità prospettata. La D.G.R. n. 198/2019 aveva già disciplinato i requisiti per l’iscrizione nel nuovo elenco, richiedendo la laurea magistrale o specialistica e prevedendo, per gli iscritti privi dei nuovi requisiti ma in possesso della laurea, una permanenza nella Sezione 2 per un periodo massimo di cinque anni. Tale deliberazione aveva quindi reso conoscibile al ricorrente, già dal 2019, che dopo la cessazione dell’incarico in corso egli non avrebbe potuto essere nuovamente nominato direttore senza conseguire la laurea specialistica. Le determinazioni del 2024 impugnate non avevano contenuto innovativo, ma si erano limitate a dare attuazione a una disciplina già stabilita nel 2019. Il pregiudizio lamentato traeva pertanto origine direttamente dalla D.G.R. n. 198/2019, che avrebbe dovuto essere impugnata nei termini decorrenti dalla pubblicazione. La peculiarità della controversia ha giustificato la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Lazio n. 29/1997
Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale ... o, in subordine, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all’articolo 9, comma 11 della l. 394/1991.
La disposizione regionale costituisce la base normativa per l’elenco degli idonei e per la nomina dei direttori degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali; il giudice considera già stabilito, tramite gli atti attuativi richiamati, il requisito della laurea magistrale o specialistica.
art. 24, comma 5, l.r. Lazio n. 29/1997
È la disposizione regionale della quale il ricorrente ha prospettato la questione di legittimità costituzionale, ma il TAR non l’ha esaminata perché il ricorso è stato dichiarato tardivo.
D.G.R. Lazio n. 198 del 9 aprile 2019
Ha disciplinato l’elenco regionale degli idonei, articolandolo in due sezioni, richiedendo i nuovi requisiti per la Sezione 1 e consentendo agli iscritti privi di tali requisiti una permanenza quinquennale nella Sezione 2; secondo il TAR, è l’atto lesivo originario, da impugnare tempestivamente.
art. 5, comma 2, lett. e), l.r. Lazio n. 7/2018
Ha modificato la disciplina regionale del reclutamento dei direttori degli enti parco, introducendo il quadro normativo attuato dalla D.G.R. n. 198/2019.
art. 21, comma 12, lett. a), l.r. Lazio n. 13/2018
È richiamato per la disciplina transitoria che consentiva agli iscritti privi dei nuovi requisiti di permanere nell’elenco per cinque anni, purché in possesso della laurea.
D.M. n. 143 del 15 giugno 2016
Ha disciplinato l’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, prevedendo il possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento o della laurea specialistica o magistrale; il provvedimento è indicato tra gli atti impugnati, ma non è stato esaminato nel merito.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale invocato dal ricorrente per contestare la legittimità del requisito di laurea magistrale; la questione non è stata esaminata per tardività.
art. 51 Cost.
Parametro costituzionale invocato in relazione all’accesso agli uffici pubblici; la questione non è stata esaminata per tardività.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale invocato con riferimento al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione; la questione non è stata esaminata per tardività.
Massime di principio
- Quando un atto successivo si limita ad applicare requisiti e condizioni già stabiliti da un precedente atto generale pubblicato, il termine per impugnare la disciplina lesiva decorre dalla conoscenza legale dell’atto originario e non dalla successiva applicazione individuale, se quest’ultima non introduce elementi innovativi.
- Il soggetto che conosce, già attraverso un atto generale, la perdita o la limitazione della possibilità di ottenere in futuro un incarico amministrativo deve impugnare tempestivamente quell’atto, anche se il pregiudizio concreto si manifesta successivamente con la mancata ammissione o la non idoneità.
- La previsione di una disciplina transitoria che consenta la permanenza per un periodo limitato in un elenco non differisce necessariamente il termine di impugnazione del requisito definitivo richiesto per la successiva iscrizione: se il requisito è già conoscibile e il pregiudizio futuro è chiaramente prefigurato, l’onere di impugnazione sorge con la pubblicazione dell’atto che lo stabilisce.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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