Cassazione Penale, Sentenza n. 4138/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso: censura della determinazione della pena operata dalla Corte di appello di Perugia (rideterminata in seguito all'annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione). Il difensore ha sostenuto che la sentenza impugnata aveva applicato una pena base pari al doppio del minimo edittale senza fornire specifica motivazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen., limitandosi a richiamare pedissequamente la pagina 80 della motivazione della sentenza di primo grado. Ha chiesto la rideterminazione della pena nella misura di 5 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 8.000 di multa per il reato più grave (capo 2).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che la Corte di appello di Perugia, nel rideterminare la pena per i restanti 26 reati di riciclaggio (per i quali è stata accertata la responsabilità), abbia correttamente fatto rinvio ai criteri esposti a pagina 80 della sentenza di primo grado perché quei criteri erano congrui e proporzionati alla gravità, alla reiterazione dei fatti, alle modalità analoghe e al concorso di più persone, con conseguente allarme sociale. Il ricorrente non ha invece affrontato in modo specifico tali argomentazioni, rendendo le censure generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa l'11 novembre 2022. In precedenza la Corte di appello di Perugia aveva rideterminato la pena in 8 anni e 1 mese di reclusione e euro 12.500 di multa per i reati non estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Richiede specifica motivazione quando si determina una pena diversa da quella minima edittale. La Corte ha ritenuto che la specificità fosse assicurata dal rinvio motivato alla pagina 80 della sentenza di primo grado, che esponeva i criteri di valutazione (gravità, reiterazione, concorso di persone, allarme sociale).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020
Ha autorizzato la trattazione del ricorso con modalità scritta in Cassazione (assenza di discussione orale), procedura ammessa in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento per il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per imporre le spese al ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Stabilisce che il versamento alla Cassa delle ammende può essere disposto se non risulta che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione ha quindi disposto il versamento di una somma (euro 3.000) ritenendolo equo alla luce di quella pronuncia.
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni di merito della sentenza impugnata: censure generiche sono inammissibili.
- Il rinvio motivato a parti ben argomentate della sentenza di primo grado può essere sufficiente per soddisfare l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen., purché quelle argomentazioni siano effettivamente congrue e presenti in modo dettagliato.
- Quando alcune fattispecie sono estinte per prescrizione, la Corte può limitarsi a rideterminare la pena per i reati residui; il ricorrente deve mirare le contestazioni su questa nuova quantificazione.
- In assenza di richiesta di discussione orale nei termini, il giudizio di cassazione può svolgersi con trattazione scritta ai sensi della normativa emergenziale (art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020).
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, salvo che risulti privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
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