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Sentenza

Sentenza n. 8651/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento della graduatoria definitiva di merito, e del relativo provvedimento di approvazione, in relazione all’avviso per la selezione di personale non docente con contratto locale a tempo indeterminato (n. 1 Collaboratore Scolastico) Prot. 2448/D.05 del 08/11/2023, indetto da Ministero Degli Affari Esteri - Consolato Generale D’Italia A Barcellona (Spagna) - Istituto Italiano Statale Comprensivo Di Barcellona Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado Scuola primaria “Maria Montessori”, datata il 17 giugno 2024 - Prot.n.1639/D.05, nella parte in cui non include il ricorrente quale vincitore a causa della mancata attribuzione del punteggio a lui legittimamente spettante (come descritto in narrativa del fatto); - del bando di concorso dell’avviso per la selezione di personale non docente con contratto locale a tempo indeterminato (n. 1 Collaboratore Scolastico) Prot. 2448/D.05 Del 08/11/2023, Indetto Da Ministero Degli Affari Esteri - Consolato Generale D’Italia A Barcellona (Spagna) - Istituto Italiano Statale Comprensivo Di Barcellona Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado Scuola primaria “Maria Montessori”, ove e nelle parti in cui dovesse ritenersi lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; - del verbale con cui è stata approvata la graduatoria dell’idoneo e del vincitore alla prova scritta e della prova orale; - ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, non conosciuti alla parte ricorrente relativi all’attribuzione del punteggio al candidato idoneo e al vincitore, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito del vincitore impugnata; - di ogni provvedimento e/o avviso, non conosciuti, diretti all’assunzione del concorrente dichiarato vincitore nella graduatoria finale di merito impugnata, pur aventi punteggi inferiori a quello legittimamente spettante alla ricorrente, e dai contratti d’impiego eventualmente stipulati; - di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierno ricorrente, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria del vincitore, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dell’idoneo, (iii) la graduatoria dell’idoneo per il medesimo concorso (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; E PER LA CONDANNA Degli enti intimati (ognuno per le proprie competenze) al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito dal ricorrente e comunque ogni altra misura idonea che disponga inclusione dello stesso nella graduatoria di merito impugnata e l''assunzione con contratto a tempo determinato a decorrere dal 17.06.2024; - nonché per la declaratoria dell’obbligo delle amministrazioni intimate di porre in essere tutti gli atti consequenziali, al fine di consentire al ricorrente di conseguire l’attribuzione del punteggio aggiuntivo legittimamente spettante (art. 6. comma 3, lett. a), c) del bando di concorso), nonché l’assunzione del ricorrente con contratto di assunzione a decorrere dal 17.06.2024.

Giustizia amministrativa202409324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito e relativo provvedimento di approvazione della selezione per un posto di collaboratore scolastico con contratto locale a tempo indeterminato, nonché gli atti della procedura e l'eventuale assunzione del vincitore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto tre motivi. In primo luogo, ha contestato la composizione della commissione, sostenendo l'incompatibilità di due componenti in quanto titolari di incarichi sindacali ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. e), d.lgs. 165/2001, nonché l'assenza di un adeguato titolo accademico in capo a un commissario docente di lingua. In secondo luogo, ha contestato il possesso, da parte del vincitore, del requisito della residenza permanente da almeno due anni nel Paese di servizio, rilevando la mancata iscrizione all'AIRE e la presenza di periodi di lavoro e residenza in Italia. In terzo luogo, ha denunciato l'errata attribuzione dei punteggi alle proprie prove e ai propri titoli e a quelli del vincitore, sostenendo che l'amministrazione non avesse verificato l'effettiva consistenza delle esperienze professionali dichiarate e avesse sottovalutato le proprie esperienze affini alle mansioni di collaboratore scolastico. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la procedura come mera procedura idoneativa, e ha sostenuto l'applicabilità della disciplina speciale per il personale locale delle scuole italiane all'estero. Il controinteressato ha eccepito l'irregolarità della notificazione e la tardività dell'impugnazione del bando, contestando inoltre nel merito le censure sulla commissione, sulla residenza e sui punteggi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irregolarità della notificazione, ritenendo che la costituzione del controinteressato e l'accettazione del contraddittorio avessero sanato l'eventuale invalidità ai sensi del principio del raggiungimento dello scopo; ha inoltre ritenuto corretta la notificazione per pubblici proclami nei confronti degli altri controinteressati. Ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione: la procedura, pur disciplinata da una normativa speciale e priva dell'espresso nomen iuris di concorso, presentava prove, criteri oggettivi, commissione esaminatrice e graduatoria comparativa, sicché rientrava nella procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego, devoluta alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Ha riconosciuto anche l'interesse a ricorrere del candidato idoneo non vincitore, almeno in funzione di un possibile scorrimento della graduatoria. Il primo motivo è stato respinto: l'art. 35, comma 1, lett. e), d.lgs. 165/2001 è stato ritenuto applicabile quale espressione di principi generali, ma l'incompatibilità non può essere affermata in astratto sulla sola base della titolarità di incarichi sindacali, occorrendo elementi concreti, univoci e concordanti circa la possibile influenza sulla procedura. È stata respinta anche la censura relativa al titolo del commissario, risultato idoneo all'insegnamento dello spagnolo e del catalano, nonché quella relativa alla presenza della coniuge del vincitore nella scuola, non essendo ella componente della commissione. Sono stati invece accolti, nei limiti del difetto di istruttoria, il secondo e il terzo motivo. Quanto al requisito della residenza, le supplenze svolte dal vincitore a Verona, la mancata iscrizione all'AIRE e i dati anagrafici italiani costituivano elementi idonei a rendere controversa l'effettività della residenza in Spagna nei due anni anteriori al bando; l'amministrazione non avrebbe quindi potuto limitarsi al certificato anagrafico spagnolo, ma avrebbe dovuto svolgere un approfondimento istruttorio in contraddittorio. Quanto ai titoli, la commissione aveva attribuito il massimo punteggio alle esperienze del vincitore senza verificare adeguatamente la loro effettiva durata e consistenza, mentre non risultava una compiuta istruttoria sulle attività dichiarate da tutti i candidati. La valutazione dei titoli deve pertanto essere rinnovata, con adeguata istruttoria, da una commissione in diversa composizione. Il TAR ha escluso il riconoscimento automatico come equivalente dell'attività di mentor svolta dal ricorrente in una precedente procedura e ha respinto la censura sulle prove d'esame, rientrando la loro valutazione nella discrezionalità tecnica della commissione e risultando predeterminati i criteri e utilizzate griglie analitiche. È stata annullata la graduatoria definitiva e il relativo provvedimento di approvazione. È stata respinta la domanda di caducazione del contratto stipulato con il vincitore, per difetto di giurisdizione amministrativa sulla fase contrattuale, nonché la domanda di immediata assunzione del ricorrente, permanendo discrezionalità nella rinnovata valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei punteggi. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. e), d.lgs. 165/2001

    La disposizione sulle incompatibilità dei componenti delle commissioni è applicabile anche alla procedura speciale, quale espressione di principi generali, ma richiede una verifica concreta dell'incidenza della situazione sul funzionamento imparziale della commissione.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa comprende le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici; la procedura in esame, caratterizzata da prove, valutazione comparativa e graduatoria, rientra in tale ambito.

  • art. 32 d.lgs. 64/2017

    Le scuole statali all'estero possono assumere [...] personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.

    Il requisito della residenza deve essere verificato in termini effettivi e non mediante il solo dato formale della certificazione anagrafica, quando emergano elementi fattuali contrari.

  • art. 33, comma 1, d.lgs. 64/2017

    Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla normativa locale, nonché dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

    Il rinvio alla normativa locale e al foro locale riguarda le controversie sull'esecuzione del rapporto contrattuale già instaurato, non le controversie relative alla procedura concorsuale di assunzione.

  • art. 154, comma 1, d.P.R. 18/1967

    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. [...] competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale.

    La previsione del foro locale concerne le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di lavoro e non sottrae alla giurisdizione amministrativa le controversie sulla procedura di reclutamento.

  • art. 17 D.M. n. 1202/1615 del 4/9/2017

    Richiama, per le incompatibilità nella procedura, le cause previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; nel caso concreto non risultava che la coniuge del vincitore fosse componente della commissione.

  • art. 51 c.p.c.

    La causa di incompatibilità non opera per la mera presenza del coniuge del candidato nell'istituzione scolastica, se il coniuge non fa parte della commissione esaminatrice.

  • art. 39 c.p.a.

    Consente l'applicazione al processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui il principio del raggiungimento dello scopo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La costituzione della parte destinataria della notificazione sana l'eventuale invalidità della notifica quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica non comporta l'automatica assunzione del ricorrente quando, dopo l'annullamento, residui discrezionalità amministrativa nella rinnovazione della valutazione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Le controversie relative al contratto e al rapporto di lavoro già instaurati, compresa la domanda di caducazione del contratto stipulato con il vincitore, appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 1218 c.c.

    La fase successiva all'approvazione della graduatoria e alla stipulazione del contratto è valutata secondo i principi civilistici sull'inadempimento e sulla correttezza e buona fede.

Massime di principio

  • Una procedura di reclutamento rientra nella nozione sostanziale di procedura concorsuale, e quindi nella giurisdizione amministrativa, quando preveda criteri predeterminati, prove, una commissione con poteri valutativi e la formazione di una graduatoria comparativa, anche se la disciplina o il bando non utilizzano espressamente il nomen iuris di concorso.
  • Il requisito della residenza richiesto per l'assunzione di personale locale presso scuole statali italiane all'estero deve essere accertato secondo il principio di effettività. Quando emergano dati fattuali univoci o comunque significativi contrari alla residenza dichiarata, l'amministrazione non può limitarsi ad acquisire il certificato anagrafico, ma deve svolgere un'istruttoria adeguata e, se necessario, in contraddittorio.
  • La valutazione dei titoli nelle procedure selettive, pur rientrando nella discrezionalità tecnica della commissione, è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione attribuisca punteggi senza verificare l'effettiva durata, consistenza e pertinenza delle esperienze professionali dichiarate dai candidati.
  • Le incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso non possono essere applicate in modo meramente formale: la titolarità di cariche sindacali non determina automaticamente l'illegittimità della commissione se il ricorrente non dimostra, con elementi concreti, univoci e concordanti, la possibile incidenza della carica sull'imparzialità della valutazione.
  • L'annullamento della graduatoria non comporta automaticamente il riconoscimento dell'equivalenza di titoli valutati in una precedente procedura né l'immediata assunzione del ricorrente, quando la rinnovazione della valutazione richieda ancora l'esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • La giurisdizione amministrativa sulla procedura concorsuale non si estende alle controversie sulla caducazione o sull'esecuzione del contratto di lavoro stipulato con il vincitore dopo l'approvazione della graduatoria, che appartengono alla giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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