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Sentenza

Sentenza n. 5612/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione della SENTENZA NR 405/2025 resa dal Tribunale di Napoli Sezione lavoro, pubblicata il 20.01.2025, notificata in data 28.01.2025

Giustizia amministrativa202601265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 405/2025, che ha riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, pubblicata il 20 gennaio 2025 e notificata al Ministero il 28 gennaio 2025, passata in giudicato il 4 settembre 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023, per complessivi 2.500 euro. Deduceva l'inadempimento del Ministero, nonostante la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento, il pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha verificato il rispetto dei termini processuali, la rituale notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha provato l'adempimento, gli ha ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Se non è più possibile fruire del beneficio nel termine biennale previsto dal giudice ordinario, il Ministero deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta, senza compenso, con facoltà di delega, incaricato anche di reperire e allocare le risorse e di completare le fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l'inottemperanza. Spese a carico del Ministero, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il giudice ha verificato il rispetto del termine previsto per l'azione di ottemperanza; nel caso concreto lo ha ritenuto osservato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il giudice ha ritenuto rispettato il termine processuale richiamato dalla disposizione per il rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    L'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era trascorso senza adempimento.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.

    Quando, per inerzia dell'amministrazione, è decorso il termine entro cui fruire del beneficio della Carta del docente, l'obbligo va eseguito corrispondendo il relativo controvalore pecuniario, con interessi legali fino al pagamento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che le imponga di conformarsi alla decisione sul caso concreto.
  • Se l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine utile per fruire di un beneficio economico in forma specifica, e il decorso del termine è imputabile alla sua inerzia, l'obbligo può essere adempiuto mediante pagamento del controvalore pecuniario, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l'adempimento spontaneo e attribuendo al commissario i poteri necessari a completare le operazioni contabili e di pagamento; l'insufficienza degli stanziamenti o della cassa non legittima l'inadempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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