Cassazione Penale, Sentenza n. 32268/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell"imputato ha impugnato la statuizione che applicava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in sede di patteggiamento per il reato di cui all"art. 589-bis c.p., deducendo l"illegittimità di tale applicazione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 che ha escluso l"automaticità della revoca fuori dai casi aggravati da elevata ebbrezza o alterazione per stupefacenti e ha riconosciuto al giudice la possibilità, nelle altre ipotesi, di applicare alternativamente la sospensione della patente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che disponeva la revoca della patente di guida. Ha motivato che nel provvedimento impugnato mancava qualsiasi motivazione in ordine alla revoca e che il caso non rientrava nelle ipotesi aggravate previste dalla Corte costituzionale; ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari per un nuovo esame esclusivamente sul punto della sanzione amministrativa accessoria. Il patto di patteggiamento e la pena concordata sono invece confermati nella loro validità.
Norme richiamate
Costituzione/Corte costituzionale sentenza n. 88/2019
la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019 ha dichiarato l"illegittimità costituzionale dell"art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell"art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ... allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste
La Corte costituzionale ha escluso l"automaticità della revoca della patente per i reati di omicidio e lesioni stradali, salvo le ipotesi aggravate da elevata ebbrezza o alterazione da stupefacenti; ha riconosciuto al giudice la discrezionalità di valutare l"opportunità di applicare la sospensione piuttosto che la revoca quando non sussistono le aggravanti rilevanti
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2
L"art. 222 prevedeva la possibilità della revoca della patente tra le sanzioni accessorie; la Corte costituzionale ha censurato la parte che non lasciava spazio al giudice di optare per la sospensione nei casi non aggravati
Codice penale, art. 589-bis
Norma che punisce l"omicidio stradale; la relativa commissione può comportare, in combinato disposto con il codice della strada, l"applicazione di sanzioni amministrative accessorie che vanno valutate con riferimento alle aggravanti eventualmente sussistenti
Codice di procedura penale, art. 444
Disciplina dell"applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte costituzionale ha richiamato che anche in caso di patteggiamento il giudice deve poter valutare l"alternatività tra revoca e sospensione quando non sussistono aggravanti
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale, la revoca automatica della patente non è più obbligatoria in tutte le condanne per omicidio o lesioni stradali: il giudice deve valutare, caso per caso, la possibilità di applicare la sospensione nei casi non aggravati
- In sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il potere del giudice di modulare la sanzione amministrativa accessoria non è escluso: anche quando la pena è concordata, il giudice deve motivare la scelta fra revoca e sospensione della patente
- Quando la revoca viene disposta senza motivazione e non ricorrono le aggravanti previste (eccessiva ebbrezza o alterazione da stupefacenti), la statuizione è viziata e può essere annullata in sede di impugnazione
- Il patto di patteggiamento rimane valido anche se la statuizione accessoria viene annullata: il rimedio tipico è l"annullamento limitato e il rinvio al giudice di merito per rinnovare la valutazione sulla sanzione accessoria
- Per evitare rischi di annullamento, il giudice di merito deve esplicitare in sentenza le motivazioni che giustificano la scelta della revoca rispetto alla sospensione, richiamando eventuali circostanze aggravanti o elementi di pericolosità
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