Ordinanza n. 60/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa per l’annullamento, a) del decreto del -OMISSIS- - prot. -OMISSIS- - reso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, recante la revoca del nulla osta a lavoro subordinato n. -OMISSIS- b) del connesso e successivo decreto di revoca del richiamato nulla osta, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno il -OMISSIS-; c) del relativo preavviso di revoca del 3 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e relativo preavviso di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, ha impugnato i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno ha revocato il nulla osta, deducendo l’illegittimità della revoca fondata sulla carenza di documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. La Prefettura aveva rilevato l’assenza del passaporto con timbro di ingresso, dell’iscrizione del datore di lavoro alla Camera di commercio, dell’autocertificazione sulla posizione previdenziale e fiscale del datore, della dichiarazione di verifica presso il Centro per l’impiego con ricevuta telematica, dell’asseverazione ex art. 44 del d.l. 73/2022 con firma digitale, del DURC del datore, del certificato di idoneità abitativa e della comunicazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di pubblica sicurezza. Nel giudizio cautelare il ricorrente ha prodotto documentazione integrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando che le integrazioni documentali trasmesse all’Amministrazione e gli ulteriori documenti prodotti in giudizio appaiono idonei a superare la carenza documentale posta a fondamento della revoca. Ha quindi ordinato alla Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione di riesaminare la posizione del ricorrente in contraddittorio, previa convocazione dello stesso, consentendogli di depositare ulteriore documentazione utile, anche su richiesta dell’Ufficio. Il riesame deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile posto a fondamento della tutela cautelare. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 23 giugno 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disposizione è richiamata quale base del nulla osta al lavoro subordinato in forza del quale il ricorrente era entrato in Italia.
art. 44 d.l. 73/2022
La norma è richiamata in relazione all’asseverazione richiesta tra i documenti necessari per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone menzionate nell’ordinanza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate e per giustificare l’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato è motivata da carenze documentali, la produzione di integrazioni documentali idonee a superare tali carenze giustifica, in sede cautelare, l’ordine all’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato.
- Il riesame disposto dal giudice amministrativo deve svolgersi in contraddittorio, mediante convocazione dell’interessato e con possibilità di produrre ulteriore documentazione utile, anche su richiesta dell’Ufficio.
- La produzione documentale che appare idonea a superare il presupposto della revoca può integrare il fumus boni iuris della domanda cautelare, mentre il pregiudizio grave e irreparabile consente di accordare la tutela cautelare ai fini del riesame senza definire nel merito l’impugnazione.
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