Sentenza n. 975/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del Regolamento Comunale del 29.11.2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.11.2024 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola approvato con la suddetta delibera, pubblicata in data 05.12.2024 al n. 995, nonché ove occorra di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 29 novembre 2024, relativo all’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il regolamento comunale deducendo, con il primo motivo, la violazione dei principi generali in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 e della normativa nazionale e sovranazionale sugli impianti da fonti energetiche rinnovabili, nonché incompetenza, eccesso di potere, erroneità dei presupposti, irragionevolezza e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il regolamento avrebbe impedito la realizzazione di impianti anche nelle aree riconosciute come idonee ex lege. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 117 Cost., sostenendo che la disciplina della materia non rientrasse nella competenza regolamentare comunale, ma fosse riservata allo Stato e alle Regioni nei limiti stabiliti dal d.lgs. 199/2021. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per mancata immediata lesività del regolamento, qualificandolo come atto di volizione-preliminare; ha inoltre contestato la legittimazione della società e dedotto l’infondatezza delle censure nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure di legittimità. Il regolamento è stato qualificato come atto di volizione-preliminare, poiché non contiene un divieto assoluto di installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole, ma prevede limiti quantitativi all’occupazione del territorio — pari al 3% in via generale e al 50% nella fascia di 500 metri dalle zone PIP — e prescrizioni costruttive. Tali disposizioni non arrecano una lesione diretta e immediata in assenza di un concreto procedimento applicativo. La ricorrente non aveva presentato, né dichiarato di essere prossima a presentare, un’istanza per la realizzazione di un impianto nel territorio comunale; inoltre non aveva provato che le percentuali massime di occupazione fossero già esaurite o che le prescrizioni costruttive fossero impossibili da rispettare. Non era quindi dimostrato che il regolamento impedisse necessariamente la presentazione o l’accoglimento di una futura istanza. Il giudice ha affermato che l’atto potrà essere contestato unitamente al provvedimento applicativo che ne faccia concreta applicazione e produca una lesione effettiva e attuale. Le spese di lite sono state compensate per la natura formale della decisione e la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021
La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere l’illegittimità di limitazioni comunali incidenti sulle aree riconosciute idonee ex lege alla localizzazione di impianti fotovoltaici; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 117 Cost.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere il difetto di competenza regolamentare comunale nella disciplina della localizzazione degli impianti fotovoltaici; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.
È stata applicata per dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’impugnazione.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Il Comune ne ha dedotto la violazione in relazione alla sinteticità degli atti, ma la sentenza non decide tale questione, risultando assorbita dall’inammissibilità per carenza di interesse.
Massime di principio
- I regolamenti e gli atti amministrativi generali sono direttamente impugnabili soltanto quando contengono disposizioni immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive; se producono effetti lesivi solo attraverso successivi atti applicativi, devono essere impugnati insieme a questi ultimi.
- Un regolamento che disciplina la localizzazione di impianti fotovoltaici mediante limiti quantitativi e prescrizioni costruttive, senza introdurre un divieto assoluto, costituisce atto di volizione-preliminare e non è immediatamente lesivo in assenza di una concreta applicazione impeditiva.
- L’interesse a impugnare un atto regolamentare deve essere concreto e attuale: non è sufficiente la possibilità astratta che una futura istanza amministrativa possa essere respinta sulla base delle disposizioni impugnate.
- Chi impugna direttamente un regolamento deve dimostrare la lesione attuale, anche provando che i limiti quantitativi previsti siano già esauriti o che le prescrizioni poste siano concretamente impossibili da rispettare; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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