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Direttiva 2014/38

Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 , che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/38/UE modifica un punto dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE per precisare il requisito essenziale relativo al rumore nel sistema ferroviario. L’obiettivo è evitare ambiguità e impedire l’adozione di regole nazionali più rigorose che possano ostacolare l’interoperabilità ferroviaria. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1º gennaio 2015, salvo la deroga temporanea per Cipro e Malta.

Modifica del requisito essenziale in materia di inquinamento acustico dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE, per chiarire che la progettazione e l’esercizio ferroviari non devono generare un livello inammissibile di rumore.

Ambito di applicazione

Si applica al sistema ferroviario rientrante nella direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, con riferimento sia alla progettazione sia all’esercizio del sistema. Incide in particolare sul rumore prodotto nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita dall’articolo 3 della direttiva 2012/34/UE, e nella cabina del macchinista. Gli obblighi di recepimento e attuazione non si applicano a Cipro e Malta finché non sia istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Direttiva 2014/38/UE: inquinamento acustico nel sistema ferroviario

La direttiva 2014/38/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2008/57/CE, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, con un intervento mirato e circoscritto: chiarire il requisito essenziale in materia di rumore contenuto nell’allegato III. Il considerando evidenzia l’esigenza di evitare disposizioni nazionali più rigorose sulla rumorosità del materiale rotabile nuovo e ristrutturato, poiché ciò potrebbe incidere negativamente sull’interoperabilità del sistema ferroviario.

Finalità e contesto normativo

La modifica si inserisce nel quadro delle specifiche tecniche di interoperabilità già adottate dalla Commissione per il materiale rotabile ad alta velocità e convenzionale, richiamate nei considerando tramite le decisioni 2008/232/CE e 2011/229/UE. Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE faceva riferimento, in modo generico, alla normativa esistente in materia di inquinamento acustico; la Commissione ritiene opportuno precisarlo per evitare ambiguità e per fissare in modo più chiaro l’obiettivo generale relativo al rumore.

Modifica sostanziale dell’allegato III

L’articolo 1 sostituisce integralmente il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE. Il nuovo testo stabilisce che:

  • la progettazione del sistema ferroviario non deve portare a un livello inammissibile di rumore;
  • lo stesso vale per l’esercizio del sistema ferroviario;
  • il divieto riguarda il rumore emesso nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita dall’articolo 3 della direttiva 2012/34/UE;
  • il divieto riguarda anche il rumore nella cabina del macchinista.

La formulazione lascia agli Stati membri un margine nella scelta della forma e dei mezzi di trasposizione, ma non nel risultato: il sistema normativo nazionale deve assicurare che progettazione ed esercizio ferroviari non producano livelli di rumore inammissibili nelle due aree espressamente indicate.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2, paragrafo 1, impone il recepimento entro il 1º gennaio 2015. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne immediatamente la Commissione trasmettendo il testo delle misure adottate. È inoltre richiesto che le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la tecnica di rinvio è lasciata alla discrezionalità nazionale.

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede un ulteriore obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Deroga territoriale per Cipro e Malta

L’articolo 2, paragrafo 3, esclude temporaneamente Cipro e Malta dagli obblighi di recepimento e attuazione, finché non sarà istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori. Si tratta di una deroga legata all’assenza, al momento dell’adozione della direttiva, di un sistema ferroviario nazionale in tali Stati.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, tenuti ad adeguare il diritto interno entro il termine fissato, salvo la deroga per Cipro e Malta.

Disposizioni principali

Modifica del requisito essenziale sul rumore

L’articolo 1 sostituisce il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE. La nuova formulazione stabilisce che la progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare a un livello inammissibile di rumore emesso: nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita dall’articolo 3 della direttiva 2012/34/UE, e nella cabina del macchinista.

Termine di recepimento e modalità di trasposizione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 1º gennaio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Obbligo di comunicazione alla Commissione

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Esenzione per Cipro e Malta

L’articolo 2, paragrafo 3, esclude temporaneamente l’applicazione degli obblighi di recepimento e attuazione nei confronti della Repubblica di Cipro e della Repubblica di Malta, finché nei loro territori non sia istituito un sistema ferroviario.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiinteroperabilità ferroviariainquinamento acusticosicurezza ferroviaria

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