Sentenza del 19/04/2017 n. 9794 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004. L’accertamento aveva rettificato i ricavi dichiarati ai fini IRAP e IVA, aumentandoli di 111.903 euro sulla base degli studi di settore. L’Ufficio ha sostenuto che lo scostamento dagli studi fosse corroborato da ulteriori elementi presuntivi: l’impiego di sette lavoratori in nero, l’anomalo rapporto tra costi, ricavi e reddito e un margine di ricarico dell’1,59%, ritenuto inverosimile per un’attività di ristorazione. Ha inoltre dedotto che, in sede di contraddittorio, aveva già ridotto del 20% i ricavi risultanti dai parametri per tenere conto della diminuzione della clientela dovuta alla crisi dell’ente fieristico e alle difficoltà di accesso al locale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea e illogica la decisione della Commissione Regionale. Ha affermato che gli studi di settore possono legittimare un accertamento analitico-induttivo quando siano accompagnati da un contraddittorio effettivo e da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la presenza di sette lavoratori in nero, il margine di ricarico irrisorio e gli altri indici economici rafforzavano lo scostamento dagli studi di settore; inoltre, l’Ufficio aveva considerato le circostanze negative prospettate dalla società applicando una riduzione del 20%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies
Gli studi di settore costituiscono uno strumento per individuare possibili ricavi o compensi non dichiarati e possono sostenere un accertamento quando lo scostamento sia valutato insieme alle caratteristiche concrete dell’attività e agli ulteriori elementi disponibili.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, anche quando l’accertamento sia basato o integrato dagli studi di settore.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Regolano rispettivamente l’onere della prova e l’utilizzo delle presunzioni semplici. L’Ufficio deve dimostrare l’applicabilità dello standard e fornire elementi idonei a sostenere la pretesa; il contribuente deve allegare e provare circostanze concrete che giustifichino ricavi inferiori.
Codice di procedura civile, artt. 360 e 360-bis
Disciplinano i motivi di ricorso per cassazione e i casi di inammissibilità del ricorso, inclusi quelli relativi a questioni già decise secondo orientamenti consolidati.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009
Ha chiarito che lo scostamento dagli studi di settore non opera automaticamente, ma deve essere verificato attraverso il contraddittorio con il contribuente e valutato insieme alle circostanze concrete del caso.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non rende automaticamente legittimo l’accertamento: l’Amministrazione deve confrontarsi con il contribuente e motivare perché ritiene non convincenti le sue giustificazioni.
- L’accertamento può essere validamente fondato sugli studi di settore quando questi siano rafforzati da ulteriori elementi concreti, come lavoratori irregolari, margini di ricarico anomali, incoerenze tra costi, ricavi e reddito o altre irregolarità gestionali.
- Il contribuente che contesta lo scostamento deve allegare e provare circostanze specifiche, documentate e riferibili all’anno accertato, idonee a dimostrare che la propria attività si discostava dal modello economico standard.
- L’Ufficio non deve ignorare le difficoltà economiche o ambientali dedotte dal contribuente; tuttavia, può tenerne conto mediante una riduzione motivata dei ricavi presunti, senza che ciò comporti necessariamente l’annullamento integrale dell’accertamento.
- Nel giudizio tributario il giudice deve valutare complessivamente lo studio di settore, il contraddittorio e tutti gli indizi disponibili, evitando sia l’applicazione automatica del parametro sia il rigetto della pretesa sulla base di giustificazioni non adeguatamente provate.
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