Cassazione Penale, Sentenza n. 36032/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna per rapina aggravata con impiego di arma bianca. Le doglianze principali sono la illegittima applicazione della recidiva qualificata (contestata pur senza che il ricorrente fosse mai stato previamente dichiarato recidivo) e il diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; richiesto un nuovo bilanciamento tra circostanze concorrenti con prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 32318 del 30/03/2023) secondo cui per riconoscere la recidiva reiterata è sufficiente che, al momento del fatto, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati pregressi rilevanti e adeguatamente motivate. Il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. è stato confermato perché, oltre agli effetti economici della rapina, devono essere valorizzati i profili di danno alla persona aggravati dall'uso dell'arma bianca. Il bilanciamento tra circostanze è stato ritenuto correttamente effettuato dalla corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (e successive modifiche) - forme procedurali
Richiamata solamente la forma procedurale con la quale si è proceduto al giudizio di legittimità; non incide sul merito sostanziale della decisione
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante è stata negata in base alla valutazione che, oltre agli aspetti economici della condotta predatoria, rilevano anche i profili di danno alla persona, soprattutto se l'azione è compiuta con arma bianca; dunque la norma non è stata riconosciuta applicabile nella fattispecie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Sezioni Unite, sent. n. 32318 del 30/03/2023 (giurisprudenza)
Stabilito che per il riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che al momento del fatto l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedenti espressivi di maggiore pericolosità sociale, purché il riconoscimento sia specificamente e adeguatamente motivato
Massime di principio
- La recidiva reiterata può essere riconosciuta anche se non v'è stata una precedente formale "dichiarazione di recidiva": è sufficiente che esistano più condanne definitive per reati precedenti tali da dimostrare una maggiore pericolosità sociale, con motivazione adeguata da parte del giudice
- Per ottenere il riconoscimento di una circostanza attenuante (es. art. 62 c.p.) è necessario dimostrare che i profili attenuanti prevalgano oggettivamente sui profili di danno alla persona e sulle aggravanti; l'uso di un'arma e il danno personale rendono meno probabile il riconoscimento dell'attenuante
- Il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice e la Corte di legittimità interviene solo se il giudizio motivazionale è manifestamente illogico o insufficientemente motivato
- Per contestare l'applicazione della recidiva reiterata è utile verificare e documentare: a) l'inesistenza di condanne definitive rilevanti al momento del fatto; b) la mancata o insufficiente motivazione del giudice sull'esistenza della maggiore pericolosità sociale
- In appello o in cassazione, chi impugna deve formulare motivi sufficientemente specifici e motivati; i motivi vaghi o generici sono destinati all'inammissibilità o al rigetto
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