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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34700/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto in ottemperanza l'esecuzione di una precedente sentenza tributaria che gli aveva riconosciuto il rimborso dell'IRAP versata per più annualità. La CTR aveva respinto il ricorso ritenendo, per gli anni 2010 e 2011, che l'obbligo fosse già stato soddisfatto tramite rimborso o compensazione, e per gli anni 2007-2009 che l'ottemperanza non fosse esperibile perché la sentenza non era ancora passata in giudicato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 68, 69 e 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che non poteva considerarsi adempiuto il debito per il 2010 con atti interni preparatori e per il 2011 con una asserita compensazione; (2) violazione degli artt. 68, 69 e 70 d.lgs. 546/1992 e di norme civilistiche indicate nel ricorso, con omesso esame di fatti decisivi; (3) violazione dell'art. 12 d.lgs. 156/2015; (4) violazione dell'art. 68 d.lgs. 546/1992; (5) violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992. La censura centrale riguardava la possibilità di promuovere il giudizio di ottemperanza per sentenze tributarie di condanna al rimborso rese nel periodo di transizione tra la riforma dell'art. 69 e l'adozione del decreto ministeriale attuativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo assorbente, per il 2010, la sopravvenuta carenza di interesse perché il rimborso risultava effettuato, e, per il 2011, la mancata contestazione del fatto storico della compensazione. Ha invece accolto i motivi residui, affermando che la sentenza tributaria di condanna al rimborso era immediatamente esecutiva secondo la disciplina riformata dell'art. 69 d.lgs. 546/1992, applicabile anche nel periodo intermedio prima dell'adozione del decreto ministeriale. Ne consegue che il giudizio di ottemperanza era legittimamente esperibile per i capi non impugnati. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma del processo tributario sulla riscossione/rimborso frazionato; valorizzato per affermare l'efficacia immediata delle sentenze tributarie di merito in presenza dei relativi presupposti

  • art. 69 d.lgs. n. 546/1992

    la nuova formulazione è stata ritenuta immediatamente precettiva nella parte in cui prevede l'esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    consente il giudizio di ottemperanza in caso di mancata esecuzione della sentenza esecutiva, anche per le sentenze rese nel periodo transitorio indicato in motivazione

  • art. 12 d.lgs. n. 156/2015

    la Corte lo considera nella parte in cui ha subordinato l'entrata in vigore della modifica dell'art. 69 all'adozione del decreto ministeriale attuativo

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per delimitare il regime delle impugnazioni nel processo tributario e l'esclusione del rinvio all'art. 337 c.p.c. nel testo applicabile

  • art. 337 c.p.c.

    menzionato per chiarire che nel rito tributario, nel regime previgente, non operava la regola generale di non sospensione dell'esecuzione per effetto dell'impugnazione

  • art. 282 c.p.c.

    richiamato in motivazione come parte del ragionamento sulla esecutività delle sentenze di merito nel processo tributario

  • art. 475 c.p.c.

    citato nel quadro previgente come norma per il rilascio del titolo esecutivo in forma esecutiva

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 1147 c.c.

    citato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione decisiva

  • art. 1153 c.c.

    citato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione decisiva

  • art. 1993 c.c.

    citato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione decisiva

  • d.m. n. 22 del 6 febbraio 2017

    indicato come decreto ministeriale attuativo dell'art. 69, comma 2, d.lgs. 546/1992, la cui adozione segna il superamento della fase transitoria

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive secondo l'art. 69 d.lgs. 546/1992, che ha natura precettiva immediata e non richiede l'attesa del decreto ministeriale attuativo per operare nei casi contemplati dalla norma.
  • Il giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 è esperibile anche rispetto a sentenze tributarie rese nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della riforma dell'art. 69 e l'adozione del decreto attuativo, purché si tratti di capi non impugnati e non sia stata data spontanea esecuzione alla decisione.
  • Quando l'amministrazione abbia già eseguito il rimborso o il contribuente abbia ottenuto la compensazione del credito con propri debiti tributari, viene meno l'interesse all'azione di ottemperanza per quelle specifiche annualità.
  • In sede di legittimità, la censura relativa a un fatto storico presuppone una specifica contestazione del dato fattuale; in mancanza, non può configurarsi né omesso esame né error in procedendo rispetto a ciò che il giudice di merito abbia già accertato in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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