Cassazione Penale, Ordinanza n. 28698/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, condannata in primo grado e con sentenza confermata in appello per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Torino. Ha dedotto tre motivi: (1) manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo che non fosse provata la destinazione allo spaccio della droga detenuta; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo la particolare tenuità del fatto; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ex art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo e il terzo motivo non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare censure già prospettate in appello e già respinte, senza indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto idonei a scardinare la decisione. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato gli indici ostativi al riconoscimento dell'istituto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per fatto relativo a sostanza stupefacente, nella forma di lieve entità
art. 131-bis c.p.
la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutarsi secondo gli indici di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
art. 20-bis c.p.
la richiesta di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è stata ritenuta infondata alla luce della motivazione del giudice di merito
art. 581 c.p.p.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità
art. 591 c.p.p.
l'inosservanza dei requisiti di specificità del ricorso determina inammissibilità
art. 133, primo comma, c.p.
richiamato come criterio per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la critica deve essere argomentata e specifica.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, i motivi devono indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta di annullamento; una doglianza generica sulla pretesa illogicità della motivazione non è sufficiente.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; i due presupposti non sono alternativi.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto deve avvenire attraverso gli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., e può essere negata quando la motivazione del giudice di merito evidenzi elementi ostativi coerenti.
- La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva non può essere accolta in cassazione se la sentenza di merito ha già motivato in modo congruo sull'assenza dei presupposti applicativi.
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