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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/599

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 della Commissione del 30 aprile 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Normativa europea32020R0599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 autorizza in via eccezionale e temporanea, per sei mesi dal 1o aprile 2020, accordi e decisioni collettivi sulla pianificazione dei volumi di produzione di latte crudo nel settore lattiero-caseario. La misura risponde alla grave perturbazione del mercato causata dalla pandemia di Covid-19, dal crollo della domanda nel canale horeca e dalle difficoltà logistiche ed occupazionali nella filiera. L’autorizzazione è subordinata al rispetto del mercato interno e alla finalità esclusiva di stabilizzazione del settore, con obblighi di comunicazione alle autorità nazionali e alla Commissione.

Autorizzazione temporanea di accordi e decisioni sulla pianificazione della produzione di latte crudo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Ambito di applicazione

Si applica agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori, alle associazioni di tali associazioni, alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e alle organizzazioni interprofessionali riconosciute operanti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. L’autorizzazione copre l’intero territorio dell’Unione ed è limitata a sei mesi a decorrere dal 1o aprile 2020. Restano fermi i limiti e le condizioni previsti dagli articoli 152, paragrafo 1 bis, 209, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; sono esclusi accordi o decisioni che compromettono il mercato interno, comportano compartimentazione dei mercati, discriminazione fondata sulla nazionalità o fissazione dei prezzi.

Autorizzazione temporanea di accordi e decisioni sulla pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 interviene in un contesto di grave squilibrio del mercato lattiero-caseario determinato dalla pandemia di Covid-19. La Commissione richiama, nei considerando, la contrazione della domanda nel canale horeca, le difficoltà di approvvigionamento e trasformazione, le tensioni logistiche sull’export e il conseguente calo dei prezzi di latte e derivati, che giustificano una misura eccezionale ai sensi dell’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contesto e finalità della misura

La misura è concepita come risposta temporanea a una perturbazione economica del settore. La Commissione evidenzia che la domanda si è spostata verso prodotti alimentari essenziali, con effetti negativi sulle specialità lattiero-casearie, mentre l’offerta di latte crudo continua a crescere stagionalmente. In tale quadro, il regolamento mira a consentire un coordinamento collettivo della produzione per favorire il riequilibrio tra offerta e domanda e sostenere la stabilizzazione del mercato.

Soggetti beneficiari e contenuto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o aprile 2020, le seguenti categorie di operatori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

  • agricoltori;
  • associazioni di agricoltori;
  • associazioni di dette associazioni;
  • organizzazioni di produttori riconosciute;
  • associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
  • organizzazioni interprofessionali riconosciute.

Tali soggetti possono concludere accordi e adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte crudo da produrre. La pianificazione riguarda quindi la gestione collettiva dei volumi produttivi, non una liberalizzazione generale di intese di mercato.

Limiti sostanziali e rapporto con il diritto della concorrenza

L’autorizzazione non è incondizionata. L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni:

  • non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno;
  • siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore lattiero-caseario.

I considerando chiariscono inoltre che l’autorizzazione non può coprire accordi che, direttamente o indirettamente, comportino compartimentazione dei mercati, discriminazioni fondate sulla nazionalità o fissazione dei prezzi. Se tali condizioni vengono meno, si applica l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Ambito territoriale e durata

L’articolo 3 estende l’autorizzazione all’intero territorio dell’Unione. La durata è tassativamente limitata a sei mesi, con decorrenza dal 1o aprile 2020, scelta motivata dall’esigenza di intervenire nel picco stagionale di produzione primaverile-estiva.

Obblighi di comunicazione e monitoraggio

Il regolamento introduce un sistema di notifica finalizzato a consentire il controllo pubblico della misura.

Gli operatori interessati devono comunicare senza ritardo agli Stati membri competenti, individuati come quelli aventi la più alta percentuale del volume stimato di produzione disciplinata dagli accordi o decisioni:

  • l’accordo o la decisione conclusi/adottati;
  • il volume di produzione stimato oggetto della misura;
  • il periodo di applicazione previsto.

Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, gli stessi soggetti devono comunicare il volume di produzione effettivamente contemplato dagli accordi o decisioni.

Gli Stati membri, a loro volta, devono trasmettere alla Commissione le informazioni ricevute:

  • entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, per gli accordi e le decisioni comunicati nel corso del mese;
  • entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, per gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Il rinvio al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 indica che le notifiche devono avvenire secondo le relative modalità tecniche di trasmissione delle informazioni.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come per ogni regolamento UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione temporanea alla pianificazione della produzione

L’articolo 1 consente, per sei mesi a decorrere dal 1o aprile 2020, ad agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di tali associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore lattiero-caseario di concludere accordi e adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte crudo da produrre. L’autorizzazione opera in deroga nei limiti richiamati dagli articoli 152, paragrafo 1 bis, 209, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Condizioni di legittimità e finalità

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli accordi e le decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. I considerando precisano che restano esclusi gli accordi che comportino compartimentazione dei mercati, discriminazione in base alla nazionalità o fissazione dei prezzi; se tali condizioni non sono rispettate, torna applicabile l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Ambito geografico

L’articolo 3 stabilisce che l’autorizzazione si applica all’intero territorio dell’Unione.

Obblighi di comunicazione agli Stati membri

L’articolo 4, paragrafo 1, obbliga gli operatori interessati a comunicare immediatamente agli Stati membri competenti gli accordi o le decisioni conclusi/adottati, indicando il volume di produzione stimato oggetto della misura e il periodo di applicazione previsto. Il paragrafo 2 impone, entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, la comunicazione del volume di produzione effettivamente contemplato. Il paragrafo 3 prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, gli accordi e le decisioni comunicati nel mese entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile e, entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticoncorrenzaaiuti e interventi di mercatosettore lattiero-caseario

Testo integrale

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