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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20841/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero la detenzione domiciliare per il residuo pena di 3 mesi e 28 giorni. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo il domicilio indicato inidoneo perché collocato in un immobile abusivamente occupato, connesso quindi a un contesto di illiceità. Il difensore ha dedotto che dopo l'istanza era stata depositata documentazione integrativa con l'indicazione di un diverso immobile regolarmente locato (contratto registrato), e ha inoltre sostenuto che, pur essendo occupato, l'immobile avrebbe comunque un contesto sostanzialmente "sano" che avrebbe dovuto essere valutato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la documentazione integrativa allegata al ricorso non risulti agli atti presso il Tribunale (essendo stata trasmessa solo via pec alla Procura) e dunque non poteva essere valutata. Anche se fosse stata acquisita, si osserva che il contratto prodotto riguardava un immobile ad uso ufficio con pertinenza ridotta (un bagno), evidentemente inidoneo a ospitare una misura alternativa come la detenzione domiciliare. Sul merito motivazionale, la Corte ha confermato la coerente motivazione del Tribunale circa l'inidoneità dell'immobile per il contesto di illegalità e ha richiamato l'applicabilità, per la detenzione domiciliare, dei limiti previsti per gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), con particolare riferimento al divieto di esecuzione in immobili privi di titolo idoneo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come parametro di legittimità dell'ordinanza; nella vicenda la Corte ha sottolineato l'importanza che la documentazione invocata a fondamento del ricorso sia presente negli atti e acquisita secondo le forme processuali, pena l'impossibilità di valutarla.

  • art. 47, ord. pen. (L. 354/1975)

    Prevede le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario; nella motivazione è richiamato quale quadro normativo generale per l'esecuzione delle misure alternative.

  • art. 47-ter, ord. pen. (L. 354/1975)

    Disciplina la detenzione domiciliare e rinvia alle modalità di esecuzione: la Corte interpreta il richiamo normativo nel senso che la detenzione domiciliare deve essere eseguita in una "propria" abitazione o in altro luogo idoneo, e che il titolo di disponibilità dell'immobile deve essere lecito.

  • art. 284, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli arresti domiciliari; la Corte rileva che, per effetto del rinvio contenuto in art. 47-ter, le regole di ammissibilità previste per gli arresti domiciliari (in particolare il divieto di esecuzione in contesti di illegalità) sono applicabili anche alla detenzione domiciliare come misura alternativa.

  • art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Prevede divieti/limiti all'esecuzione degli arresti domiciliari in luoghi che presentino condizioni incompatibili con la misura; la Corte afferma che tale divieto si estende, in via analogica e per rinvio normativo, anche alla detenzione domiciliare.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna per somma a beneficio della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando emergano profili di colpa; la Corte lo ha applicato per disporre l'ammenda di euro 3.000.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per sostenere l'uso dell'art. 616 c.p.p. nell'ipotesi di ricorsi inammissibili con profili di colpa; funge da supporto giurisprudenziale al potere sanzionatorio della Corte.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare come misura alternativa non può essere eseguita in un immobile inserito in un contesto di illiceità o privo di un titolo di disponibilità lecito: il giudice deve verificare la legittimità del titolo di disponibilità dell'immobile indicato.
  • Documentazione prodotta a sostegno di una richiesta alternativa deve essere regolarmente acquisita negli atti del procedimento (e non inviata solo ad altra autorità) per poter essere valutata dal giudice; la mancanza di acquisizione formale può rendere inapprezzabili documenti anche se allegati successivamente al ricorso.
  • Quando una normativa rinvia alle regole degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), i divieti e le condizioni di ammissibilità previsti per gli arresti domiciliari si applicano, per analogia o per rinvio, anche alla detenzione domiciliare prevista dall'ordinamento penitenziario.
  • La valutazione del giudice di merito sulla congruità e completezza della motivazione in ordine all'inidoneità di un domicilio è sindacabile limitatamente ai vizi di logicità e coerenza; in assenza di palesi illogicità la motivazione è ritenuta adeguata.
  • Il ricorrente deve prestare attenzione alla completezza e correttezza formale della documentazione e alla sua immissione nel fascicolo processuale: errori formali o documenti non acquisiti possono compromettere l'accoglimento di misure alternative.

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