Sentenza n. 99/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento datato 19/06/2025, notificato alla ricorrente in pari data mediante trasmissione via pec al difensore, con il quale il Ministero dell'Interno decretava il respingimento dell'istanza di cambio nome e cognome presentata dalla medesima; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di cambio di nome e cognome
Esito
Favorevole al ricorrente (privato richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la sostituzione del nome di origine albanese con il corrispondente nome italiano, motivando la richiesta con le difficoltà di pronuncia, nonché la sostituzione del cognome paterno con quello materno, in ragione della totale assenza del padre dalla sua vita e dell'inesistenza di un rapporto affettivo, educativo ed economico-materiale. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, la Prefettura aveva respinto l'istanza richiamando la sostanziale immutabilità del nome e del cognome e l'assenza di obiettivi e rilevanti motivi idonei a giustificarne la modifica. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 6 c.c. e degli artt. 89 e seguenti d.P.R. 396/2000; eccesso di potere per carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; violazione dell'art. 97 Cost. per lesione dei principi di buon andamento. In particolare, ha sostenuto che il diniego non avesse adeguatamente considerato la documentata estraneità del padre, il legame esclusivo con la madre e la natura meramente traduttiva della modifica del nome.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Ha ritenuto che la valutazione prefettizia sul cambio del cognome sia discrezionale e debba bilanciare l'interesse del richiedente con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. Nel caso concreto, la ricorrente aveva allegato una significativa divergenza tra la propria identità personale e il cognome paterno, derivante dalla totale assenza del padre e dal rapporto esclusivo con la madre. La Prefettura non aveva indicato specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all'accoglimento né aveva adeguatamente valutato la documentazione e le memorie dell'interessata. Il Collegio ha inoltre ritenuto che non potesse pretendersi dalla richiedente la prova diretta dell'inesistenza di un rapporto, trattandosi di una probatio diabolica; ove necessario, sarebbe spettato alla Prefettura coinvolgere il padre quale controinteressato per verificare le circostanze dedotte. Quanto al nome, il giudice ha qualificato la richiesta non come vera modifica dell'elemento onomastico, ma come semplice traduzione dal nome albanese al corrispondente nome italiano, ragionevolmente giustificata dalle difficoltà di pronuncia e non idonea, di per sé, a incidere sulla stabilità del nomen. Le spese sono state compensate per la particolarità interpretativa della controversia. È stata confermata definitivamente l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 6 c.c.
La disposizione è richiamata nel quadro della tutela del nome quale elemento identificativo della persona.
artt. 89 e seguenti d.P.R. 396/2000
Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome (...) deve farne domanda al prefetto (...). Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
Il Prefetto esercita un potere discrezionale sulla richiesta di modifica del nome o del cognome, valutando le ragioni dedotte dall'istante e bilanciandole con l'interesse pubblico alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona.
art. 10-bis l. 241/1990
La Prefettura ha adottato il preavviso di rigetto prima del diniego; le memorie dell'interessata sono state tuttavia ritenute non rilevanti dall'Amministrazione.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al TAR di fissare sollecitamente la definizione del giudizio nel merito, ritenendo adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la rapida decisione.
artt. 237, 262 e 299 c.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla sentenza della Corte costituzionale sul cognome dei figli e sul riconoscimento del legame con entrambi i genitori.
art. 72, primo comma, r.d. 1238/1939
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo esaminato dalla Corte costituzionale in materia di attribuzione del cognome.
artt. 33 e 34 d.P.R. 396/2000
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'attribuzione del cognome e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 286/2016.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente agli artt. 5 e 6 del GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri soggetti citati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La decisione prefettizia sulla modifica del nome o del cognome costituisce esercizio di potere discrezionale e deve bilanciare le ragioni significative dell'istante con l'interesse pubblico alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona.
- È illegittimo il diniego di cambio del cognome motivato in modo meramente apodittico con il principio di immutabilità del nomen, quando l'istanza evidenzi una radicale divergenza tra l'identità personale del richiedente e il cognome paterno, dovuta alla totale assenza del padre e all'effettivo rapporto esclusivo con la madre.
- L'Amministrazione che nega il cambio del cognome deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all'accoglimento e svolgere un'istruttoria effettiva sulle circostanze dedotte dall'istante; non può limitarsi a richiedere la prova diretta dell'inesistenza di un rapporto, quando tale prova sia obiettivamente inesigibile.
- In presenza di una richiesta fondata sulla totale assenza di rapporti con il genitore cui è riconducibile il cognome, la Prefettura può e, ove necessario, deve coinvolgere il genitore quale controinteressato per verificare la veridicità delle circostanze rappresentate.
- La traduzione del nome da una lingua straniera al corrispondente nome italiano, richiesta per obiettive difficoltà di pronuncia, può costituire una mera traduzione e non una vera modifica dell'elemento onomastico, sicché non è di per sé incompatibile con l'esigenza di stabilità del nome.
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