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Sentenza

Sentenza del 22/06/2022 n. 20192 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005-2008. Contestata la disconoscimento della deducibilità di: a) costi per consulenze di produzione rese dalla Arama di M.N. & C. s.a.s. (ritenute antieconomiche e non inerenti ex art. 109 TUIR, comma 5); b) costi per viaggi e trasferte (2006 e 2008) e prestazioni assicurative (2008); c) costi per acquisti presso soggetti residenti in territori a fiscalità privilegiata (2007-2008); d) omessa contabilizzazione del corretto valore delle rimanenze finali (2007-2008). La contribuente ha dedotto l'effettività delle operazioni e l'interesse economico, invocando anche l'esimente dell'art. 110 TUIR, comma 11.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo la sentenza della Commissione tributaria regionale affetta da motivazione apparente in relazione al rigetto delle deduzioni circa l'interesse economico delle operazioni poste in essere con soggetti residenti in alcuni paesi (omessa disamina e mancata esplicitazione del percorso argomentativo rispetto alle prove offerte dalla contribuente). I secondi e terzo motivi, concernenti l'inerenza e l'economicità dei costi per le consulenze rese da Arama (prestate di fatto dal sig. N., amministratore e socio della contribuente), sono stati invece rigettati: la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui, data l'identità del prestatore con l'amministratore, risultava antieconomico esternalizzare tali funzioni e il prezzo era fissato dallo stesso soggetto, giustificando la disconoscimento dell'inerenza ex art. 109 TUIR. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata soltanto in relazione al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per nuovo giudizio su quel punto; rigettati gli altri motivi. Regolamentazione delle spese di giudizio rimessa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione ai vizî di motivazione e al rispetto delle regole processuali nell'impugnazione; usato per censurare omissioni motivazionali del giudice tributario.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale pertinente alla valutazione delle deduzioni e delle doglianze procedurali in cassazione.

  • art. 109 TUIR, comma 5

    Norma sull'inerenza dei costi alla produzione del reddito; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che esclude l'inerenza quando il servizio è fornito dal medesimo soggetto che è amministratore e socio, rendendo antieconomica l'esternalizzazione.

  • art. 110 TUIR, comma 11

    Previsione relativa alla presunzione di indeducibilità dei costi verso soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata salvo prova contraria dell'effettività e dell'interesse economico; la Corte ha stabilito che il giudice del merito deve esaminare e motivare compiutamente le deduzioni del contribuente su tale esimente.

  • art. 2727 c.c.

    Norma sulle presunzioni semplici e il loro valore probatorio; richiamata nel contesto della valutazione delle prove e delle inferenze svolte dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Norma sulle presunzioni relative; evocata nel ragionamento sulla possibilità di trarre inferenze sulla base degli elementi probatori, purché adeguatamente motivate.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Previsioni sull'oggetto del sindacato di legittimità in cassazione: vizio di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; utilizzate per delimitare le censure ammissibili e per accogliere il motivo inerente la motivazione carente.

  • art. 116 c.p.c.

    Principio del prudente apprezzamento della prova da parte del giudice del merito; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di cassazione su valutazioni di fatto e sull'uso del prudente apprezzamento.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiesto ai giudici l'obbligo di motivazione e la necessità di indicare il criterio logico che conduce alle conclusioni; la sua violazione è stata ritenuta dalla Corte nella parte della sentenza impugnata priva di adeguata disamina probatoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni procedurali in tema di motivazione e impugnazioni davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice tributario che rigetta deduzioni del contribuente relative all'esimente dell'art. 110 TUIR (operazioni con residenti in paesi a fiscalità privilegiata) deve motivare dettagliatamente l'esame delle prove offerte; affermazioni apodittiche del tipo 'la prova non è stata fornita' senza disamina logico-probatoria configurano motivazione apparente e sono censurabili in cassazione.
  • Quando una prestazione di consulenza è materialmente resa e decisa dallo stesso soggetto che è amministratore e socio della società committente, il giudice di merito può ritenere legittimamente che manchi l'inerenza e che l'esternalizzazione sia antieconomica; tale valutazione di merito è riservata e la Corte di cassazione non la rivede se adeguatamente motivata.
  • Le censure rivolte a mere valutazioni di fatto o all'apprezzamento della prova rientrano nei limiti del sindacato di legittimità solo se connesse a vizi di motivazione; in mancanza di omissioni motivazionali la Cassazione non riforma le valutazioni probatorie del giudice di merito.
  • Il contribuente che intende superare la presunzione di indeducibilità verso soggetti in paesi a fiscalità agevolata deve fornire elementi specifici e documentati sull'effettività delle operazioni e sull'interesse economico; tali elementi devono essere compiutamente valutati e ricostruiti dal giudice, con esplicitazione del percorso argomentativo.
  • In contestazioni relative a operazioni intra-group o con soggetti legati da rapporti personali e societari, l'Amministrazione può legittimamente contestare i prezzi e la struttura dell'operazione; il giudice deve però motivare chiaramente le ragioni che giustificano le inferenze di antieconomicità o di inesistenza di autonomia negoziale.

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