Sentenza n. 559/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 in data 22.12.2025 a mezzo PEC dalla Ricorrente alla A.S.T. - Azienda Sanitaria Territoriale Ancona, sopra meglio individuata ("AST"), per aver accesso alla documentazione meglio indicata nell'istanza medesima; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata all'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC il 22 dicembre 2025, chiedendo l'accesso alla documentazione indicata nell'istanza. Nel corso del giudizio hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e chiesto la compensazione delle spese. L'Amministrazione resistente ha aderito alla dichiarazione a verbale. Tuttavia, la rinuncia non è stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la rinuncia non potesse produrre gli effetti di una rinuncia rituale, perché non notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Ha tuttavia desunto dal comportamento processuale dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il venir meno dell'interesse alla decisione e alla coltivazione del ricorso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La controversia aveva ad oggetto il silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Costituiscono la disciplina dell'istanza di accesso documentale presentata dai ricorrenti.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La mancata notificazione della rinuncia impedisce di considerarla una rinuncia rituale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere dal comportamento processuale la sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza delle formalità della rinuncia rituale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 100 c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell'interesse alla coltivazione del ricorso, venuto meno nel caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza per produrre gli effetti della rinuncia rituale ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- Anche quando la rinuncia non rispetta le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., il comportamento processuale della parte può dimostrare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione; in tal caso il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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