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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36249/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valorizzando la natura aspecifica e generica delle doglianze e l'assenza di vizi logici nella motivazione della Corte di appello sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle pene sostitutive.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna dell'imputato per condotte di spaccio e aveva determinato la pena oltre il minimo edittale, negando anche l'applicazione di una pena sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 20-bis c.p. Il primo motivo censurava la quantificazione della pena sopra il minimo edittale, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché aspecifico e sostanzialmente reiterativo delle doglianze già formulate in appello, già respinte con motivazione congrua e immune da vizi logici, fondata sulla gravità del fatto e sulla reiterazione delle condotte di spaccio. Il secondo motivo riguardava il diniego delle pene sostitutive: la Corte lo ha qualificato come generico rispetto alla motivazione della Corte di appello, che aveva spiegato il trattamento sanzionatorio e il diniego della pena sostitutiva in ragione del giudizio negativo sulle prospettive di emenda del condannato, desunte dal pericolo di recidiva, dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti. La memoria difensiva successiva è stata ritenuta meramente reiterativa delle stesse censure, quindi inammissibile perché mirava a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato quale base normativa della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, negata dalla Corte di appello per giudizio sfavorevole sulle prospettive di emenda e per il rischio di recidiva

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza sanzionatoria processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, in modo aspecifico, censure già dedotte in appello e già respinte con motivazione congrua e logicamente immune da vizi.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova e autonoma rivalutazione del merito in ordine al giudizio sulla gravità del fatto, sulla reiterazione delle condotte e sul trattamento sanzionatorio, se la decisione di merito è sorretta da motivazione adeguata.
  • Il diniego delle pene sostitutive è legittimamente fondato su una valutazione negativa delle prospettive di emenda dell'imputato, quando sia motivato con riferimento a precedenti specifici, pericolo di recidiva e modalità concrete del fatto.
  • La reiterazione, in memoria, delle medesime doglianze già ritenute generiche non vale a superare l'inammissibilità del ricorso, se la critica mira soltanto a ottenere una nuova valutazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza delle condizioni valutate dalla Corte, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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