Sentenza n. 299/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento della illegittimità - ex art. 31 del d. lgs. n. 104/10 - del comportamento omissivo, ovvero del SILENZIO-RIFIUTO formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., sulla istanza-diffida presentata al Comune di Ischia in data 6 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Ischia sull'istanza-diffida volta alla conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Comune di Ischia, al quale aveva presentato il 6 maggio 2025 un'istanza-diffida per ottenere la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione paesaggistica connessa a una domanda di condono edilizio. La domanda originaria era stata presentata nel 1993 e integrata nel 2010; la Commissione locale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole nel 2010 e il Responsabile dell'Ufficio del Paesaggio aveva formulato una proposta favorevole nel 2012, trasmettendo gli atti alla Soprintendenza. Quest'ultima non aveva reso il proprio parere e il Comune non aveva definito il procedimento. Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e pretendeva, in sostanza, che l'esito fosse favorevole. Il Comune non si è costituito; la Soprintendenza si è costituita con memoria formale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'accertamento dell'obbligo di provvedere. Ha ordinato al Comune di Ischia di adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza una determinazione espressa sull'istanza-diffida, senza predeterminarne il contenuto. Ha escluso che il giudice potesse imporre l'accoglimento della domanda, poiché non ricorrevano i presupposti dell'art. 31, comma 3, c.p.a.: l'attività non era qualificabile come integralmente vincolata, residuavano margini di valutazione e non risultava esaurita l'istruttoria amministrativa. Il TAR ha inoltre affermato che la violazione del termine previsto per il parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 non determina silenzio significativo ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/1990, ma integra, al più, un silenzio devolutivo. In caso di ulteriore inerzia comunale, il commissario ad acta già nominato dovrà insediarsi su istanza del ricorrente e provvedere nei successivi sessanta giorni, fermo restando l'obbligo del Comune di provvedere. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione
Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può accertare direttamente la fondatezza della pretesa sostanziale soltanto quando l'attività amministrativa sia vincolata o non residuino discrezionalità né adempimenti istruttori; in mancanza, può ordinare soltanto l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il termine previsto per il parere della Soprintendenza, se inutilmente decorso, non produce silenzio significativo ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/1990, ma al più un silenzio devolutivo.
art. 17-bis l. 241/1990
Non trova applicazione, secondo la decisione, come meccanismo di silenzio significativo in caso di mancato parere della Soprintendenza nel procedimento considerato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione è obbligata ad adottare una determinazione espressa entro il termine fissato dal giudice, ma il giudice non può imporre uno specifico esito favorevole quando residuino margini di discrezionalità amministrativa o siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
- La violazione del termine previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004 per il parere della Soprintendenza non integra, nel procedimento considerato, un silenzio significativo ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/1990, ma determina al più un silenzio devolutivo della competenza, senza consentire di considerare automaticamente favorevole il mancato parere.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta nel giudizio sul silenzio è compatibile con l'ordine rivolto all'amministrazione di provvedere e opera soltanto in caso di ulteriore inerzia; l'intervento sostitutivo non elimina il persistente dovere dell'amministrazione di concludere il procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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