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Sentenza

Sentenza n. 16002/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia A) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, di cui al DDG 2575 del 06.12.2023 relativa alla regione Veneto, posto ADSS - sostegno scuola secondaria di II grado, allegata al decreto del D.G. dell'USR Veneto prot. n. 1211 del 17.04.2025 pubblicato il 18.4.2025, e della successiva graduatoria di merito rettificata allegata al decreto prot. n. 1498 del 30.04.2025 pubblicato in data 02.5.2025, nella parte in cui non contengono il nominativo della ricorrente e non riconoscono alla stessa il titolo di riserva relativo all'espletamento del servizio civile nazionale; B) degli atti di approvazione della graduatoria di merito posto ADSS - sostegno scuola secondaria di II grado relativa alla regione Veneto del 17.04.2025 e del 30.04.2025 nella parte in cui non riconoscono alla ricorrente il titolo di riserva relativo all'espletamento del servizio civile nazionale; C) del provvedimento di cui si sconoscono gli estremi, e non notificato o comunicato, adottato dall'USR per il Veneto, con il quale è stato disposto il mancato riconoscimento della riserva in favore della candidata Frenda Giovanna; D) ove occorra, della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.05.2024 richiamata nel provvedimento dell'USR Veneto a fondamento del diniego del riconoscimento della riserva, conosciuta dalla ricorrente in data 23.5.2025 solo a seguito di accesso agli atti; E) ove occorra, della comunicazione via email della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.5.2025 con la quale viene riaffermato che il servizio svolto dalla ricorrente non rientra nel servizio civile universale e che "l'estensione della riserva, introdotta dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a favore dei volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale, risulta applicabile a favore di coloro che parteciperanno ai bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del predetto provvedimento, nel rispetto del principio generale di irretroattività delle leggi." F) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso, comprese le comunicazioni tra USR Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto verifica dei requisiti e ad oggi non conosciute o non conoscibili; per l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio civile nazionale, espletato dal febbraio 2018 al febbraio 2019, quale titolo di riserva nella procedura concorsuale per titoli ed esami del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, posto ADSS - sostegno scuola secondaria di II grado, di cui al DDG 2575 del 06.12.2023 relativa alla regione Veneto, e del conseguente diritto ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere al riconoscimento del titolo di riserva, con adozione di tutti gli atti consequenziali.

Giustizia amministrativa202507461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito del concorso docenti per la regione Veneto, posto ADSS, approvate il 17 e il 30 aprile 2025, nella parte in cui non includevano la candidata e non le riconoscevano la riserva per il servizio civile nazionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria e il mancato riconoscimento della riserva connessa al servizio civile nazionale svolto dal febbraio 2018 al febbraio 2019. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ed eccesso di potere per disparità di trattamento, arbitrarietà e irragionevolezza, sostenendo che servizio civile nazionale e servizio civile universale condividono natura volontaria e finalità di solidarietà e di difesa non armata della Patria, e che il primo avrebbe dovuto essere valutato ai fini della riserva. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto alla riserva e all’inserimento tra i vincitori. Dopo l’accoglimento cautelare della domanda di riesame, la candidata ha riferito di essere stata assunta a tempo indeterminato per scorrimento della graduatoria dal 1° settembre 2025 e di avere ottenuto la conferma in ruolo dal 1° settembre 2026; ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., preso atto della dichiarazione espressa della difesa della ricorrente. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del mancato riconoscimento della riserva né la fondatezza dei motivi dedotti. Ha compensato le spese in ragione della peculiarità e del carattere prevalentemente interpretativo della questione e degli orientamenti giurisprudenziali non univoci, ponendo tuttavia a carico delle amministrazioni la refusione del contributo unificato versato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta mancanza di interesse attuale alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del difensore circa il sopravvenuto difetto di interesse del proprio assistito alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso; in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può proseguire l’esame del merito in assenza di interesse alla decisione.
  • La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esclude la decisione sulle spese, da liquidare secondo il criterio della soccombenza virtuale, attraverso una valutazione sommaria dell’astratta fondatezza della domanda.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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