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Sentenza

Sentenza n. 15409/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202606669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata il 7 maggio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione contro il silenzio della Questura di Roma, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dell’inerzia sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata il 7 maggio 2025 e che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, riferendo che l’amministrazione aveva comunicato la conclusione del procedimento con la validazione dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente, che ha fatto venir meno l’utilità della decisione sul silenzio. Ha compensato le spese di lite. Quanto alla liquidazione richiesta per la difesa svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, ha liquidato al difensore euro 903,25, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    col ricorso in esame si chiede, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno, presentata in data 07 maggio 2025;

    La norma è il fondamento processuale dell’azione proposta per ottenere la dichiarazione d’illegittimità del silenzio e la tutela contro l’inerzia amministrativa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    alla camera di consiglio del 29 settembre 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;

    Prima di decidere d’ufficio sulla possibile improcedibilità sopravvenuta, il giudice ha dato avviso alle parti della questione rilevata.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;

    La liquidazione degli onorari e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato compete all’autorità giudiziaria, nel rispetto dei parametri indicati dalla norma e considerando l’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

    Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore nel regime di patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati.

  • art. 4 D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022

    ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;

    Per determinare il compenso, il giudice considera le caratteristiche dell’attività difensiva, dell’affare trattato e il risultato del giudizio.

  • art. 4, comma 9, D.M. 55/2014

    per un totale di euro 3.613,00, da ridurre della metà per il gratuito patrocinio, ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, e della metà per pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 cit., per un importo di euro 903,25;

    In caso di definizione in rito, il compenso è stato ulteriormente dimezzato, oltre alla riduzione applicata per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo, con il rilascio del titolo richiesto, fa venir meno l’interesse alla decisione di un ricorso proposto contro il silenzio e ne determina l’improcedibilità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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