Sentenza n. 2435/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dal Ministero intimato, sull’istanza n. 44281 presentata in data 28 aprile 2025 con la quale il ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato rilasciato da Universidad Europa Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 28 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un’università spagnola. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, evidenziando che l’inerzia gli impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, fosse intervenuto un provvedimento espresso né risultassero richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e decorso del termine per provvedere senza adozione di un pronunciamento. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo era comunque decorso. Il Ministero è stato condannato a pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro ulteriori 90 giorni in caso di persistente inerzia. Nel definire il procedimento, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso integra l’inerzia illegittima dell’Amministrazione, quando sussista l’obbligo di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
direttiva 2013/55/CE
È indicata quale base europea dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
direttiva 2005/36/CE
Il d.lgs. 206/2007, richiamato dal giudice, attua la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e il decorso del termine normativamente previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento, quando l’Amministrazione abbia l’obbligo di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo non può comunque eccedere quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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