Ordinanza n. 13544/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, pratica n. 292/CV/2023, dell’8 ottobre 2025, pubblicata il 14 novembre 2025, recante la nomina dei Vice Procuratori Onorari presso la Procura della Repubblica di L’Aquila, nella parte in cui dispone la nomina dell’avvocato Elda Costantini in luogo del ricorrente e di ogni atto presupposto, ivi inclusi il bando di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2023, Supplemento 1, IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 28 nel quale è indicato il criterio, previsto dall’art. 4, comma 4, lett. a), D.lgs. 116/2017, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2025, pubblicata il 30 dicembre 2025 e la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 7 febbraio 2024, pratica n. 292/CV/2023, pubblicata il 12 febbraio 2024, di approvazione della graduatoria degli aspiranti VPO ammessi al tirocinio (nell’ordine: avvocato Luisa Mancinelli, avvocato Elda Costantini e avvocato Roaldo Lukaj), redatta sulla base del medesimo criterio normativo di cui parimenti è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, nella parte in cui richiama o consente l’applicazione del criterio normativo dichiarato incostituzionale. nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla utile collocazione in graduatoria e conseguente nomina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CSM di nomina dei Vice Procuratori Onorari presso la Procura della Repubblica di L’Aquila, nonché graduatoria e bando nella parte relativa al criterio dichiarato costituzionalmente illegittimo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del CSM dell’8 ottobre 2025, recante la nomina dei Vice Procuratori Onorari presso la Procura della Repubblica di L’Aquila, nella parte in cui ha disposto la nomina di una candidata in luogo del ricorrente. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, tra cui il bando del 2023 e la graduatoria approvata nel 2024, deducendo l’illegittima applicazione del criterio previsto dall’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017, indicato nel bando e utilizzato per la formazione della graduatoria, criterio dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 2025. È stato chiesto anche l’accertamento del diritto del ricorrente alla collocazione utile in graduatoria e alla conseguente nomina. Il ricorso era stato notificato soltanto a una delle due vincitrici della procedura, costituitasi in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso, allo stato, né le questioni preliminari di rito né il merito delle censure relative al criterio normativo dichiarato incostituzionale, né la domanda di accertamento del diritto alla nomina. Ha rilevato che la procedura riguardava due posti di Vice Procuratore Onorario e che la graduatoria comprendeva due vincitori: la controinteressata già evocata in giudizio e un’ulteriore candidata, non destinataria della notificazione. Poiché quest’ultima è potenzialmente incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, il Collegio ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Ha quindi posto a carico del ricorrente l’onere di notificare il ricorso alla seconda vincitrice entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza e di depositare, nei successivi quindici giorni, la prova documentale dell’adempimento. L’ulteriore trattazione è stata differita all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027, con riserva di ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017
criterio utilizzato nel bando e nella formazione della graduatoria, dichiarato costituzionalmente illegittimo secondo quanto riportato nell’ordinanza
La disposizione è richiamata quale base normativa del criterio contestato; l’ordinanza non ne esamina ancora la legittimità né le conseguenze sulla procedura.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Quando il ricorso riguarda una procedura selettiva con più vincitori o destinatari direttamente incisi dall’eventuale accoglimento, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati necessari non già evocati in giudizio.
- L’integrazione del contraddittorio può essere posta a carico della parte ricorrente mediante notificazione entro il termine stabilito dal giudice e successivo deposito della prova dell’adempimento; fino a tale adempimento la decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese può essere riservata e la trattazione differita.
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