Cassazione Civile, Ordinanza n. 05435/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Un correntista aveva agito contro la banca chiedendo la ricostruzione del saldo del proprio conto corrente e il risarcimento dei danni, deducendo che sul rapporto fossero state contabilizzate operazioni a sua insaputa e che, per effetto di una segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, egli avesse subito il blocco del conto, delle carte di credito e la mancata accessibilità a finanziamenti. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, ricostruendo il saldo in misura inferiore rispetto a quella pretesa e liquidando il danno in misura corrispondente. In appello il correntista censurava, da un lato, la presunta violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere il giudice valorizzato due giroconti che la banca aveva indicato nelle difese ma che, secondo il ricorrente, non erano stati oggetto di rituale eccezione e rispetto ai quali egli aveva dichiarato di non sapere nulla; dall'altro, contestava l'insufficienza della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., sostenendo che essa fosse stata parametrata a un saldo conto erroneamente rideterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. ma ritenendo non adeguatamente motivata la valutazione di non contestazione operata dai giudici di merito in relazione ai due giroconti. In particolare, ha affermato che la dichiarazione dell'attore di "non sapere nulla" delle operazioni non poteva essere automaticamente equiparata a una non contestazione specifica senza una valutazione complessiva del contesto fattuale: occorreva considerare che il correntista aveva già allegato in citazione di non aver compiuto altre operazioni oltre quelle da lui espressamente indicate e di non aver ricevuto gli estratti conto relativi ai periodi interessati. Il secondo motivo, relativo alla liquidazione del danno ex art. 1226 c.c., è stato dichiarato assorbito, poiché la quantificazione del pregiudizio era stata ancorata al saldo del conto che dovrà essere nuovamente determinato in sede di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la banca aveva introdotto la questione come mera difesa sui fatti contabili e non come eccezione o domanda riconvenzionale; il punto decisivo non era l'art. 112, ma la corretta applicazione del principio di non contestazione.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione opera solo per i fatti noti o conoscibili dalla parte onerata della contestazione e presuppone una puntuale allegazione dei fatti da parte dell'avversario; la valutazione della contestazione o non contestazione è rimessa al giudice di merito e va compiuta considerando il contesto complessivo.
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa del danno dipende dal presupposto dell'accertamento del pregiudizio e dalla base fattuale su cui viene parametrata; se viene meno la ricostruzione del saldo cui il danno era agganciato, la quantificazione deve essere rivalutata dal giudice di rinvio.
art. 183, comma 6, c.p.c.
la Corte valorizza le allegazioni e la replica svolte nelle memorie istruttorie per verificare la tempestività della contestazione delle operazioni di conto corrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per dare atto del rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La mera indicazione di un fatto nelle difese della controparte non implica di per sé una violazione dell'art. 112 c.p.c.; occorre distinguere tra eccezione in senso stretto, mera difesa e semplice allegazione di circostanze contabili.
- Il principio di non contestazione opera solo se il fatto è stato specificamente allegato ed è noto o conoscibile dalla parte chiamata a contestarlo; una dichiarazione generica di ignoranza va valutata alla luce dell'intero contesto processuale e delle precedenti allegazioni della stessa parte.
- La non contestazione non può essere affermata in modo meccanico quando la parte abbia contestato l'impianto complessivo delle operazioni e il dato fattuale sia inserito in una sequenza documentale già oggetto di disconoscimento di altre movimentazioni.
- La liquidazione del danno in via equitativa deve poggiare su un accertamento attendibile del fatto generatore e sulla sua concreta incidenza pregiudizievole; se la base di calcolo viene meno, anche il quantum risarcitorio deve essere riconsiderato in sede di rinvio.
- In cassazione, un motivo formalmente rubricato sotto una norma può essere riqualificato in relazione al vizio effettivamente dedotto, quando dall'esposizione sia chiaramente individuabile la censura sostanziale.
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