Cassazione Penale, Sentenza n. 22298/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorso per cassazione deduce vizi di motivazione, ritenendola insufficiente e illogica rispetto alla gravità degli indizi: la difesa contesta l'affidamento esclusivo su due conversazioni intercettate (una delle quali anteriormente all'archiviazione delle indagini), l'assenza di riferimenti a richieste economiche nella seconda conversazione e la mancanza di riscontri successivi a ipotetiche attività estorsive; inoltre evidenzia che il collaboratore Bisconti non ha riconosciuto il Bommarito né riferito elementi a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo sostanzialmente un tentativo di rivalutazione del compendio indiziario esaminato dai giudici di merito senza evidenti illogicità. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui, alla luce della pregressa condanna per associazione mafiosa, della riacquisita libertà e della successiva ripresa di contatti e di comportamenti (intercettazioni che mostrano mediazione e interessamento a vicende afferenti al gruppo), sussistevano elementi di gravità indiziaria idonei a sostenere l'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso può essere ricostruita anche attraverso la 'messa a disposizione' continuativa del soggetto per il conseguimento degli scopi del sodalizio; la ripresa di contatti e l'attività di mediazione possono costituire elementi idonei a confermare la partecipazione.
art. 416, co. 2 cod. pen.
Richiamata per segnalare che nel provvedimento di primo grado era stata esclusa la qualifica direttiva; la Corte non muta la valutazione sulla natura della partecipazione ma prende in considerazione la continuità e la messa a disposizione.
art. 192, co. 2 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso dalla difesa come parametro di valutazione degli indizi; la Corte osserva che i requisiti di gravità indiziaria sono valutati dai giudici di merito e non riscontra vizi logici nella loro applicazione al caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in quanto l'inammissibilità è stata determinata da profili di colpa nel ricorso.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021 (cd. "Modaffari")
Richiamata come parametro interpretativo per confermare che la partecipazione mafiosa si può caratterizzare per lo stabile inserimento e la messa a disposizione del soggetto nell'organizzazione; la Corte applica questi principi per valutare la continuità della partecipazione del Bommarito.
Massime di principio
- La pregressa condanna per reati associativi costituisce elemento rilevante: la riacquisita libertà unita alla ripresa di contatti con il gruppo può costituire prova della continuità di partecipazione.
- Intercettazioni in cui il soggetto è direttamente interlocutore hanno forte valore indiziario, anche se singole e apparentemente generiche, se letti in combinazione con altri elementi (pregresso coinvolgimento, comportamenti successivi, contesti investigativi).
- La mancanza di una esplicita richiesta economica o di un riscontro materiale immediato non esclude che la condotta possa essere qualificata come messa a disposizione del sodalizio; è ammessa una valutazione complessiva e contestuale degli elementi.
- La Corte di cassazione non ammette ricorsi che siano, di fatto, una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, salvo evidenti illogicità o vizi motivazionali manifesti.
- Un ricorso ritenuto inammissibile per valutazioni di merito può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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