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Sentenza

Sentenza n. 1882/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5458 del 16/07/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lav.;

Giustizia amministrativa202502523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alle ricorrenti la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre agli interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 5458/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato l'amministrazione a erogare a una ricorrente la Carta elettronica del valore nominale di 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e all'altra per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi. La sentenza è stata dichiarata passata in giudicato, notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso. Nonostante ciò, il Ministero non ha eseguito il comando giudiziale né ha fornito prova dell'adempimento. È stata inoltre chiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era formato, la sentenza era stata ritualmente notificata presso la sede reale dell'amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e il Ministero non aveva dimostrato l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV, con facoltà di delega ad altro dirigente, prevedendo l'insediamento su istanza delle ricorrenti e l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. Il giudice ha precisato che la penalità, avente funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; la penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, è possibile agire in ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare la formazione del giudicato, la rituale notificazione della pronuncia, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'assenza di prova dell'adempimento per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'esecuzione, individuando l'organo competente e consentendogli, se previsto, di delegare altro dirigente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione costituita deve fornire la prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, il giudice può accertare l'inottemperanza e adottare i conseguenti ordini esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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