Cassazione Civile, Ordinanza n. 21905/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'intimazione di pagamento collegata a una cartella esattoriale per sanzione amministrativa stradale. In appello deduceva che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di prescrizione ex art. 28 l. 689/1981, sostenendo che tra la notifica della cartella e l'intimazione fosse decorso il termine quinquennale. Il Tribunale, però, qualificava l'azione come opposizione recuperatoria, perché con l'atto introduttivo la ricorrente aveva anche contestato la mancata notificazione del verbale di accertamento; applicando il principio delle Sezioni Unite n. 22080/2017, riteneva che l'opposizione dovesse essere proposta entro trenta giorni ex art. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011 dalla notifica dell'intimazione, e dichiarava quindi l'opposizione inammissibile. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione degli artt. 112 e 615 c.p.c., per non avere il giudice di appello esaminato la distinta eccezione di prescrizione, già proposta nei precedenti gradi, e per avere erroneamente applicato il termine decadenziale dell'opposizione recuperatoria anche a tale profilo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha distinto l'opposizione recuperatoria, che mira a far valere la mancata notificazione del verbale di accertamento e soggiace al termine di trenta giorni di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011, dall'opposizione all'esecuzione fondata su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, quale la prescrizione del credito, che non è soggetta a quel termine. Ha quindi affermato che il Tribunale aveva illegittimamente esteso la decadenza anche al motivo di prescrizione e ha cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché esamini tale eccezione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione può essere utilizzata per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del credito.
art. 617 c.p.c.
Richiamato solo per distinguere l'eventuale censura sulla legittimità degli atti dell'esecuzione dalle altre possibili funzioni dell'opposizione all'intimazione di pagamento.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di legittimità lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione già devoluta nei gradi di merito.
art. 28 l. 689/1981
Individua il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative oggetto della controversia.
art. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011
Termine di trenta giorni applicabile all'opposizione recuperatoria avverso il verbale di accertamento non notificato, non all'opposizione fondata sulla prescrizione del credito.
art. 201, comma 5, d.lgs. 285/1992
È la norma collegata alla contestazione della mancata notificazione del verbale di accertamento in materia di violazioni del codice della strada.
Massime di principio
- L'opposizione avverso un'intimazione di pagamento può avere funzione diversa a seconda della censura dedotta: funzione recuperatoria se mira a far valere la mancata notifica del verbale presupposto, funzione di opposizione all'esecuzione se fa valere fatti sopravvenuti come la prescrizione del credito.
- Il termine decadenziale di trenta giorni previsto per l'opposizione recuperatoria avverso il verbale non si estende alle domande o eccezioni che attengono a fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo.
- Quando l'atto introduttivo contenga più censure autonome, il giudice deve esaminarle separatamente e non può dichiarare inammissibile l'intera opposizione solo perché una di esse è soggetta a decadenza.
- L'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla pubblica amministrazione può essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione e deve essere decisa nel merito, se ritualmente proposta.
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