Cassazione Penale, Sentenza n. 12539/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fucito ha impugnato l'ordinanza del 5 agosto 2025 che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento del ne bis in idem tra quattro sentenze di condanna per reati di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo che: le associazioni oggetto delle condanne sono tra loro contigue/identiche e quindi ricorre il divieto di duplicazione del giudizio; la diversità del ruolo ricoperto (partecipe vs capo) non è di per sé sufficiente a escludere l'identità del fatto; la contestazione temporale estesa nel processo n. 2 assorbirebbe il periodo oggetto della sentenza n. 4 e le fonti di prova comuni dimostrerebbero la sovrapposizione degli accertamenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi: per la sentenza n. 1 la questione del ne bis in idem era già stata decisa nel giudizio di cognizione ed è coperta da giudicato, come confermato dalla precedente sentenza di cassazione (Sez. 6, n. 5547 del 24/11/2022); rispetto alla sentenza n. 3 la Corte ha confermato che l'associazione inerente era ontologicamente diversa (diversi strutture, partecipi, ambiti territoriali e modalità operative, legami con importatori internazionali) e che la mera condivisione di fonti probatorie non determina identità del fatto; quanto al rapporto tra le sentenze n. 2 e n. 4, la Corte ha ritenuto irrilevante la generica estensione temporale dell'imputazione e ha valorizzato il contenuto concreto dell'accertamento, rilevando che dopo l'arresto del capo precedente (Ciccarelli) Fucito assunse un ruolo di vertice con diverse modalità operative e rapporti privilegiati con i fornitori, configurando un sodalizio autonomo. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Articolo richiamato come normativa sostanziale dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato; le distinte condanne riguardano pluralità di illeciti di stupefacenti ma la presenza di più condanne non implica automaticamente ne bis in idem se i fatti sono storicamente e strutturalmente diversi
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma procedurale applicata per regolare le spese del procedimento: a seguito del rigetto del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Principio giurisprudenziale sull'identità del fatto (Sez. U., 28/06/2005, Donati)
Interpretazione richiamata dalla Corte: ai fini del ne bis in idem l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato considerata in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo a tempo, luogo e persona; pertanto differenze strutturali tra sodalizi (vertice, partecipi, modalità operative, ambito territoriale e rapporti con i fornitori) possono escludere l'identità
Massime di principio
- La questione del ne bis in idem decisa nel giudizio di cognizione è coperta da giudicato e non può essere riassunta davanti al giudice dell'esecuzione: eventuali censure su quel punto sono precluse
- Per accertare l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem non basta la sovrapposizione di fonti probatorie: è necessario verificare la corrispondenza storico-naturalistica degli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e le circostanze di tempo, luogo e persona
- La diversità di ruolo (partecipe vs capo) non è di per sé decisiva, ma può concorrere con altri elementi (diversa struttura organizzativa, rapporti con fornitori, modalità operative, diverso arco temporale) a dimostrare l'autonomia del sodalizio
- La mera estensione temporale indicata nell'imputazione non assorbe automaticamente un successivo periodo: nella valutazione conta il concreto contenuto dell'accertamento giudiziale, non solo le date dell'imputazione
- La trasformazione dell'organizzazione (es. cambiamento del vertice, relazioni internazionali, modalità di approvvigionamento) può configurare un nuovo e autonomo riscontro fattuale e giuridico, escludendo il ne bis in idem
- La decisione del giudice deve motivare in modo congruo la distinzione tra associazioni quando queste operano nello stesso territorio e con partecipanti in parte sovrapponibili; assenza di motivazione o motivazione contraddittoria può rendere il censure ammissibili
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