Sentenza n. 2502/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Trapani relativo al pagamento di euro 1.000,00 per Carta del docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 491/2022 del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, dichiarato esecutivo il 30 gennaio 2025 e notificato all’Amministrazione il 20 marzo 2025. Il titolo aveva ingiunto il pagamento di euro 1.000,00 per Carta del docente, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio. Sebbene il Ministero avesse pagato le spese del procedimento monitorio, non aveva corrisposto l’importo principale e i relativi accessori. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Amministrazione non ha contestato l’esistenza, l’esecutività o la notificazione del titolo né il mancato completamento dell’esecuzione, limitandosi a invocare ragioni organizzative e l’elevato numero di richieste relative alla Carta del docente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, poiché alla data di proposizione del giudizio erano decorsi oltre centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza integrale adempimento. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente il decreto ingiuntivo, disponendo il pagamento di euro 1.000,00, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente presso il Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato e per un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica della disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nel titolo per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento. Le ragioni organizzative dell’Amministrazione non sono state ritenute idonee a giustificare il ritardo, considerati il protrarsi dell’inadempimento e la non particolare complessità degli adempimenti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede i presupposti per l’esperimento dell’azione di ottemperanza; il TAR li ha ritenuti integrati dalla sussistenza di un titolo esecutivo, dalla sua notificazione e dal mancato integrale adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; la penalità è stata applicata per il protrarsi dell’inadempimento e l’assenza di una manifesta iniquità.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il termine da attendere prima di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione; nel caso concreto era ampiamente decorso.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nel caso concreto la penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando esiste un titolo esecutivo notificato all’amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni e permane un mancato o incompleto adempimento del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l’amministrazione non può giustificare l’ulteriore ritardo nell’adempimento invocando mere difficoltà organizzative interne o l’elevato numero di pratiche da evadere, quando il titolo non presenta particolare complessità esecutiva.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinando l’intervento sostitutivo all’ulteriore inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il protrarsi dell’inadempimento e la semplicità degli adempimenti escludono che la misura produca un effetto manifestamente iniquo; essa può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo.
- La disciplina sull’assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata per analogia anche all’esecuzione di altri titoli giudiziali aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.
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